Il dirigente scolastico del mio istituto ha nominato collaboratore vicario un docente di potenziamento della scuola primaria con esonero dal servizio, nonostante ciò il vicario è sempre disponibile a sostituire i colleghi assenti in caso di emergenza, anche fino a 10 giorni. Siccome un componente della rsu sostiene che il vicario essendo esonerato non ha diritto al compenso del fondo di istituto,  e io non credo sia così, le chiedo un chiarimento sul caso.

Risposta 

Riguardo  le attività dei docenti tra cui quelli organizzative un utile riferimento è ora contenuto  nell'art.43, comma 13 del CCNL 2019/2021 (che ha abrogato sia l'art.28 del CCNL 19/4/20018 sia l’art. 28 del CCNL 29/11/2007)

Le attività organizzative sono svolte dai docenti, si legge nel 13° comma del citato art.43, al fine di supportare il dirigente scolastico,  sono quelle indicate nell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015.

Alle attività organizzative, stabilisce il nuovo comma 11 dell’articolo 43, del CCNL 2019/2021 (da cui si evince l'abrogazione del vecchio articolo 28 del CCNL 19/04/2018 e dell’art. 28 del CCNL 29/11/2007) può essere destinato parzialmente o integralmente l’orario di servizio, fermo restando che prima bisogna coprire le ore di insegnamento.

Considerato che si parla soltanto di coprire l’orario di insegnamento (“ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici”), sembrerebbe possibile utilizzare anche le ore di potenziamento, attribuite alla scuola, per le suddette attività organizzative. Così, ad esempio, se la scuola ha ottenuto il potenziamento di lingue, un docente di tale classe di concorso potrebbe dedicare parzialmente o integralmente il proprio orario di servizio per coadiuvare il dirigente scolastico: le ore di potenziamento, in tal caso, verrebbero utilizzate per coprire quelle di insegnamento.

Pertanto sembrerebbe possibile utilizzare le ore di potenziamento, attribuite alla scuola, per le attività organizzative. In tal caso ai docenti esonerati totalmente o parzialmente dall'insegnamento, non compete alcuna retribuzione aggiuntava, poichè le ore svolte rientrano nell'orario di servizio.

Per quanto concerne la possibilità di retribuire i collaboratori  va chiarito che l’articolo 1, comma 83, della legge 107 stabilisce in modo  espresso che l’individuazione sino al 10 per cento di docenti, che collaborano con il dirigente scolastico, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Di conseguenza, l'unica fonte che sopravvive, per la retribuzione dei collaboratori  è l’articolo 88 del CCNL del 2007, rimasto in vigore anche dopo il nuovo  CCNL 2019/2021.

Difatti, l’art.34 del CCNL scuola 2006/2009, ancora vigente per effetto dell’art.1, comma 16, del CCNL scuola 2019-2021, dispone, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, che il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f).

Nell' art. 88  del CCNL 2007 dedicato alle indennità e ai compensi a carico del fondo d’Istituto, viene stabilito che: Con il fondo sono, altresì, retribuite:

f.  i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali… 

Pertanto i  collaboratori, che possono essere retribuiti,  con il Fondo d'istituto sono al massimo due.

Il Fondo d'istituto sopravvive per effetto dell'art.40 del  CCNL 19/4/2018 in cui è prevista l’istituzione di un unico fondo denominato, “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa“, in cui confluiscono  tutte le risorse destinate alla retribuzione accessoria del personale.

Tale disposizione è stata confermate nell'art.78 del nuovo CCNL 2019/2021.

In particolare, nel comma 7 del succitato articolo 78 si stabilisce che il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è finalizzato, tra le altre cose, a retribuire il personale, per  le finalità previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 88 del CCNL del 2007, tra cui si annoverano i compensi per i collaboratori del dirigente scolastico, al massimo due.