Con riferimento ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, la Corte di Cassazione, Sez. III civile, con sentenza del 27 marzo 2019, n.8449, ha affermato che non rientrano nella copertura INAIL prevista per gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione i danni riportati da un allievo di un istituto scolastico in occasione di una "calata passiva" lungo una parete rocciosa svolta in occasione di una gita scolastica, non potendo tale attività "outdoor" includersi tra le "esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche" cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, n. 5) del d.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che la copertura assicurativa prevista da tale disposizione per gli studenti ha carattere eccezionale e postula un nesso di derivazione eziologica tra le suddette esperienze tecnico scientifiche ed esercitazioni pratiche e le attività didattiche. Quanto alle polizze integrative risultano rarissimi casi di compagnie assicurative che prevedono la copertura da responsabilità amministrativa per il docente.