Le garanzie assicurative prestate dall'INAIL nella scuola non sono un'assoluta novità. L'assicurazione del personale e degli studenti era già prevista nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e le garanzie sono state progressivamente potenziate nel corso degli anni.
Fino all'anno scolastico 2023/2024, la tutela nella scuola, era prestata esclusivamente nel corso di quelle attività che l'INAIL riteneva potenzialmente "pericolose".
Gli studenti, ad esempio, risultavano in copertura esclusivamente durante le esperienze tecnico – scientifiche e le esercitazioni pratiche (laboratori), le attività di scienze motorie nella scuola primaria, sportive e di educazione fisica nella scuola secondaria. Risultavano in copertura inoltre le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di strumenti elettronici.
Da ultimo erano tutelate le attività di integrazione della preparazione di indirizzo (Viaggi di istruzione, uscite di didattiche e stage formativi).
Dal 2005, con l'introduzione dell'Alternanza Scuola-Lavoro (ora PCTO),gli studenti interessati venivano garantiti anche per questo tipo di attività, in quanto assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda.
Anche il personale scolastico non era tutto uniformemente tutelato. L'INAIL garantiva la copertura esclusivamente per quelle attività potenzialmente dannose.
Risultavano in copertura quindi tutto il personale ATA, i docenti della scuola dell'Infanzia e di sostegno, quelli di scienze motorie e i docenti che facevano utilizzo di strumentazione elettrica o elettronica (videoterminali).
Con l’introduzione della Legge 85/2023, la tutela assicurativa è stata estesa, prima in forma provvisoria e ora definitiva, a tutta la popolazione scolastica durante tutte le attività, senza più distinzione.
Vale, tuttavia,la pena sottolineare che la tutela assicurativa INAIL, pur con l’estensione introdotta dalla Legge, continua a limitarsi ai casi di infortunio o malattia professionale di grave entità. L'INAIL assicura esclusivamente i casi di morte o di invalidità permanente pari o superiore al 6%.
Casi certamente possibili, ma che, statisticamente, riguardano meno del 8% di tutti gli infortuni scolastici. Inoltre, dalla tutela assicurativa INAIL, restano escluse tutte le prestazioni mediche, pubbliche o private, connesse all'infortunio come le visite medico-specialistiche o i ticket, e tutte le prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono, quindi, escluse le diarie da gesso e da ricovero, come i danni all'apparato dentale o i danni agli occhiali.
Di fatto quindi sono aumenti gli ambiti di tutela ma nulla è cambiato in relazione alla tipologia di gestione o risarcimento del danno.
È bene infine ricordare che dall’assicurazione obbligatoria INAIL, continuano a restano esclusi i rami di Responsabilità Civile, Assistenza durante i viaggi di istruzione e la Tutela legale.
di Valentino Donà su Rassegna normativa n. 8