a cura di Anna Armone

Il tema va inquadrato nell’istituto generale della vigilanza sugli alunni e nella gestione del rapporto di lavoro. In una recente sentenza il Tribunale civile di Lecce con sent. 99/2026 ha applicato gli articoli 1218 e 2087 del Codice Civile, stabilendo una responsabilità contrattuale dell’amministrazione per violazione degli obblighi di vigilanza e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un docente della classe era stato aggredito da un alunno disabile in assenza del docente di sostegno.

La disabilità dell’alunno, dunque, non esclude automaticamente una responsabilità risarcitoria: è necessario accertare, in concreto, la sua capacità di intendere e di volere, l’età, la gravità e prevedibilità dei comportamenti, nonché le misure organizzative e di sicurezza predisposte dalla scuola.

L’implicazione dei due versanti (vigilanza e sicurezza), in generale, dipende dal comportamento del docente, dall’elemento volitivo dello studente disabile e dalle condizioni organizzative nelle quali il docente si è trovato a lavorare.

Partiamo dalla vigilanza.

La vigilanza è, principalmente, un fatto organizzativo che deve essere gestito con l’approntamento di tutte le misure necessarie a prevenire danni agli alunni ma anche indirettamente al personale ed è altresì un fatto regolativo all’interno della scuola attraverso l’emanazione di regole di comportamento per il personale e per gli studenti. Il tempo del sostegno, le attrezzature specifiche nei casi che lo richiedono, la predisposizione di procedure d’emergenza, il coinvolgimento del GLO, dell’ente locale, sono da attivare nella fase di organizzazione della vigilanza.

Queste condizioni rappresentano la sponda difensiva dell’amministrazione nel caso di chiamata in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal docente, danni che, però, possono derivareanche da un suo comportamento omissivo.

Non basta, pertanto,aver declinato organizzazione e comportamenti, occorre che il soggetto che in quel momento vigilava sull’alunno abbia rispettato le regole organizzative e assunto i comportamenti declinati e regolamentati.L’eventuale omessa vigilanza del docente non elimina l’illecito subìto, ma può assumere rilievo come concorso colposo del danneggiato nella quantificazione del danno, se la sua condotta ha causalmente contribuito all’evento.

Relativamente al comportamento tenuto dal docente svolge un ruolo fondamentale l’elemento volitivo. Parliamo di grado della colpa del docente che secondo la giurisprudenza va rapportata ad una funzione di forte impatto sociale che richiede un’accuratezza e attenzione tanto più approfondite quanto l’età, il luogo e la condizione dei singoli allievi lo richiedono. Ecco, dunque, che la vigilanza su uno studente disabile si dimensiona anche sul livello di gravità della disabilità. La difesa dell’amministrazione consiste nella dimostrazione dell’imprevedibilità del gesto, del comportamento lesivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che questa difesa funziona solamente quando si dimostrano “gesti inconsulti dell’allievo, imprevedibili, inevitabili anche a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnante o del personale scolastico” (ordinanza numero 9337 del 9 maggio 2016). 

La famiglia dell’alunno disabile minore può essere chiamata in causa per culpa in educando ex art. 2048 c.c. per il fatto illecito del figlio non emancipato convivente. Genitori o tutore si liberano soltanto dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Tuttavia, se l’alunno era privo della capacità di intendere o di volere al momento dell’aggressione, opera l’art. 2047 c.c.: risponde chi era tenuto alla sua sorveglianza, ma se la figura del sorvegliante coincide con quella del danneggiato il giudice può riconoscere al danneggiato una equa indennità, valutate le condizioni economiche delle parti.

In ogni caso va valutata la seconda condizione, la sicurezza sul luogo di lavoro.

Partendo proprio dalla posizione lavoristica del docente ricordiamo come la violazione dell’art. 2087 c.c., da parte del datore di lavoro, che non fornisca informazioni adeguate sui rischi comportamentali degli alunni affetti da patologie, configurandosi come una mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie, determina una responsabilità per i danni subiti dal docente che opera in tale ambiente lavorativo.

Nel caso di un’aggressione violenta ed improvvisa da parte di uno studente affetto da problemi comportamentali che non hanno causato reiterati atti di aggressione siamo in presenza di un fatto doloso del terzo, di cui va valutata l'idoneità ad interrompere il nesso causale tra l'ambiente lavorativo ed il danno lamentato dal docente.

L'art. 2087 c.c., nel contemplare una forma di responsabilità contrattuale, non configura un caso di responsabilità datoriale oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento, al fine di prevenire infortuni sul lavoro e ad assicurare la salubrità, ed in senso lato la sicurezza, in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata. Secondo la giurisprudenza "la disposizione di cui all'art.2087 c.c. si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della suaformulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisio - psichica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - di tutte le misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, giustificandosi l'interpretazione estensiva della cennata norma sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia per il principio di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale (od aquiliana), ex art. 2043 c.c. in tema di "neminemlaedere"" (Cass.Civ., sez. lav., 11/04/2013 n.8855). In applicazione di siffatti principi, e quale naturale corollario degli stessi, "esula ogni aspetto di responsabilità qualora, nel caso concreto, il datore di lavoro abbia correttamente ed esaustivamente adempiuto a detti obblighi, sicché non sia possibile ravvisare a suo carico alcun margine od elemento di colpa" (Cass. civ., Sez.lav., 03/09/1997, n.8422).

In quest'ordine di concetti, la responsabilità del datore di lavoro in tanto può essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche; ne consegue che la verificazione del danno non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre che sia stata raggiunta la dimostrazione che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, mentre non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (Cass. civ., Sez.lav., 05/03/2002, n.3162; Cass. civ., Sez.lav., 16/09/1998, n.9247).

Inoltre, la stessa giurisprudenza (Cass. 4012/1998) si è fatta carico di affrontare l'obiezione secondo cui il datore non potrebbe rispondere del rischio derivante dalla condotta dolosa del terzo. A tal proposito, è stato infatti sostenuto che, se è doveroso che l'imprenditore debba risponda "personalmente" dei rischi alla salute del lavoratore da lui stesso creati (e non eliminati per imprudenza, negligenza, imperizia), non potrebbe altrettanto rispondere di un rischio all'integrità fisica del proprio dipendente che esso non crei direttamente, ma che sia da ascrivere ad attività criminosa di terzi; in contrario, si sostiene, ad esso verrebbe imputato un danno in assenza di un nesso causale con la sua attività istituzionale.

La Corte di Cassazione ha superato tale ultima argomentazione proprio riportando l'obbligo di prevenzione al rischio d'impresa, "ove si consideri che l'imprenditore deve valutare i rischi che l'esercizio di un'impresa in sè comporta….". ….Gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, anche "all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova" (Cass. n. 9401/95).

La responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e non configura una responsabilità oggettiva: l’aggressione non prova da sola l’inadempimento del datore. Il lavoratore deve allegare e dimostrare il rapporto di lavoro, il danno, i concreti fattori di rischio dell’ambiente lavorativo e il nesso causale fra l’omessa cautela e il pregiudizio subito.

Una volta fornita tale prova, spetta all’amministrazione dimostrare di avere adottato tutte le misure preventive esigibili. Per le cautele previste specificamente da legge o altra fonte vincolante, la difesa datoriale concerne essenzialmente la contestazione dei fatti; per le cautele ricavabili dalla clausola generale dell’art. 2087 c.c., l’amministrazione deve provare le misure concretamente richieste da esperienza, tecnica e standard di sicurezza rispetto alla particolare situazione di rischio.

L'applicazione di tali principi all’esempio che stiamo utilizzando induce a ritenere sussistente la responsabilità (seppure indiretta) della amministrazione nella determinazione dell'evento lesivo ai danni del docente se egli è in grado di fornire sufficiente prova della sussistenza di un deficit organizzativo o informativo in ordine alle patologie e alle problematiche comportamentali dello studente.

L’orientamento generale impone al datore di lavoro non solo il rispetto dello standard minimo legislativo, ma anche l’adozione di misure atipiche rese necessarie dalla specificità del rischio. Il concorso di colpa del docente può escludere o ridurre il risarcimento soltanto se la sua condotta sia abnorme, imprevedibile ed estranea alle normali modalità di lavoro; l’ordinaria imprudenza del lavoratore non libera il datore dall’obbligo di protezione.

La differenza fondamentale tra le cause accolte e quelle non accolte non risiede nella mera verificazione dell’infortunio, ma nella prova di tre elementi: prevedibilità del rischio, omissione di una misura esigibile e nesso causale.

Per limitare l’esposizione risarcitoria, la scuola dovrebbe documentare una gestione del rischio che distingua il dato sanitario riservato dalle informazioni operative indispensabili alla sicurezza del personale. Il dirigente scolastico ricopre una posizione di garanzia rispetto all’incolumità di chi opera o frequenta l’ambiente scolastico e deve adottare misure di prevenzione, controllo e intervento adeguate al pericolo conosciuto.

In presenza di condotte aggressive note o ragionevolmente prevedibili, è opportuno che l’istituto formalizzi nel PEI e nelle procedure organizzative: valutazione del rischio, indicazioni operative condivise con il personale autorizzato, compresenze o supporto nei momenti critici, protocolli di chiamata e de-escalation, segnalazione degli episodi, riesame delle misure dopo ogni evento e formazione specifica. Queste misure devono perseguire insieme inclusione dell’alunno e sicurezza del docente, senza trasformare il docente di sostegno nell’unico responsabile della gestione del rischio.

Le prestazioni assicurative non eliminano necessariamente la domanda civile. Qualora l’evento dipenda da violazioni degli obblighi di sicurezza o da condotte imputabili al datore, il docente può chiedere il danno differenziale, cioè la parte di danno civilistico non coperta dalle prestazioni assicurative, inclusi i danni non patrimoniali risarcibili.

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