La Corte Costituzionale con la sentenza n. 158 del 13 luglio 2018, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 24, comma 3, del dlgs n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) giudicando «neutro» la fruizione del congedo straordinario ai fini del rico­noscimento dell’indennità di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

In particolare, nel calcolo dei 60 giorni, tra l’inizio della maternità e la fine del rapporto di lavoro, finora non si potevano escludere le giornate fruite a titolo di congedo straordinario per l'assistenza a familiare.

Ora in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale non si tiene conto dei giorni di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assi­stenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità.

Di conseguenza, la Corte ha stabilito che, così come la malattia e gli infortuni, anche il congedo straordinario è “neutro” ai fini del calcolo dei 60 giorni, tra inizio della maternità e fine del rapporto di lavoro, periodo che garantisce il diritto all’indennità di maternità. Non si tiene conto, dunque, del congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità.