A seguito delle modifiche apportate dal d.l.vo n.105 del 30 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, il novellato testo Unico dei congedi di maternità e paternità di cui al D.L.vo n.15172001, nei riguardi del padre lavoratore ha previsto all'art.27 bis l'introduzione del "congedo di paternità alternativo" mentre all'art.28 è stato confermato nei termini in precedenza vigenti il "congedo di paternità". Di conseguenza, al padre lavoratore spetta il "congedo di paternità obbligatorio" e il "congedo di paternità alternativo".

Il congedo di paternità obbligatorio

Il Legislatore nell'art. 2, comma 1, lettera a bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, chiarisce che per “congedo di paternità” si intende “l’astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del medesimo decreto”. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre.

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio secondo la disciplina contenuta nell'art.27 bis dispone che:

  • Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Pertanto, a differenza della previgente disciplina, contenuta nell’articolo 2 della legge 92/2012 e prorogata negli anni successivi fino ad oggi, che consentiva l’utilizzo solo dopo la nascita del figlio, il rinnovato congedo potrà essere fruito già a decorrere dai due mesi antecedenti la data presunta del parto.

  • In caso di parto prematuro (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la fisiologica riduzione dell’arco temporale di fruizione del congedo di paternità obbligatorio prima del parto, rimanendo, comunque, invariato l’arco temporale dei cinque mesi successivi al parto entro cui fruire del congedo. Esempio: se la data presunta del parto è il 9 febbraio 2023, il congedo può essere fruito a partire dal 9 dicembre 2022 e nei 5 mesi successivi alla data effettiva del parto. Se il minore nasce il 5 dicembre 2022 (c.d. parto fortemente prematuro) il congedo può essere fruito solo entro i 5 mesi successivi alla nascita, ossia fino al 5 maggio 2023.

  • Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio ossia nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso) o nel caso di decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). In quest’ultimo caso il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

  • In caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.

  • Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile nelle sole giornate lavorative.

  • La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.

  • I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione.

  • Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

  • Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

  • Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs 151/2001.

Infine giova rilevare  quanto disposto dall’art. 54 comma 7 del novellato D.Lgs 151/2001. Il Legislatore, riconosce al padre lavoratore  destinatario degli articoli 27 bis e 28 le medesime prerogative già consegnate alla madre entro l’anno di vita del figlio. L’articolo in parola precisa come “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.”