Con la presente si richiede entro quale termine il dipendente può effettuare richiesta per fruire dei congedi parentali e congedo straordinario legge 104.
Si chiede altresì sapere se la normativa prevede eccezioni e quali sono le modalità.
RISPOSTA
Con riferimento alla richiesta si chiarisce quanto segue.
Riguardo il congedo parentale il riferimento è nell'art.34 del CCNL 18/172024.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n.151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Riguardo il congedo straordinario il dipendente per fruire del congedo deve presentare apposita domanda scritta all'istituzione scolastica dalla quale dipende. Nella domanda deve essere specificato il periodo di congedo. Se nel corso della fruizione detto periodo viene modificato occorre presentare una nuova domanda. Il congedo può essere chiesto per pochi giorni, per qualche mese, per un anno o per l'intero periodo dei due anni, etc... .
Alla domanda del congedo va allegata la seguente documentazione:
- presentare copia autenticata del certificato attestante l’handicap rilasciato dalla competente commissione medica legge 104/1992 operante presso l’Asl di riferimento.
- autocertificare il grado di parentela con il disabile.
- dichiarare i dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza). Dichiarazione non richiesta nel caso di assistenza al figlio disabile.
- dichiarare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato.
- se si fruisce del congedo per “scorrimento” di parentela rientrando nei casi di “mancanza” o “patologie invalidanti”, autocertificare le prime (es. celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto ecc.) e produrre copia della certificazione delle seconde.
- presentare dichiarazione da parte degli altri familiari in cui si evince che non vi è contemporaneità di fruizione del congedo ovvero che nessun altro stia fruendo del congedo o dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992. Pertanto è necessaria:
- l'autodichiarazione da parte dell'altro genitore di non aver fruito del congedo con l'impegno a comunicare al datore di lavoro eventuali modifiche;
- l'autodichiarazione che da parte dell'altro genitore non vi sia contemporanea fruizione del congedo (trattandosi di congedo fruibile alternativamente dalla madre e dal padre);
- l'autodichiarazione attestante i periodi di congedo eventualmente già fruiti in precedenza (nell'ambito dello stesso o di altro precedente rapporto di lavoro);
Il congedo deve essere autorizzato entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti. I 60 giorni decorrono dalla data della richiesta.In presenza delle condizioni stabilite dalla legge debitamente documentate dall'interessato, l'amministrazione non dispone del potere discrezionale di negare il congedo.