Una docente impegnata negli esami del primo ciclo mi ha comunicato che non potrà essere presente per motivi personali alla riunione preliminare.
E' possibile sostituirla per la sola riunione?
E il motivo familiare è valido per assentarsi?
Grazie
RISPOSTA
In caso di assenza di un docente alla riunione preliminare degli esami di terza media, la riunione può comunque svolgersi. Se l'assenza avviene prima della seduta preliminare, il dirigente scolastico nomina un sostituto. Se l'assenza viene comunicata durante la riunione, il presidente della commissione nomina un sostituto, preferibilmente un docente della stessa materia che non sia già impegnato negli esami.
Il motivo dell'assenza deve essere una causa legale che autorizza il docente a rimanere assente secondo le condizioni stabiliti dal CCNL per i permessi per motivi familiari.
In caso di assenza, quindi la riunione può comunque essere validamente svolta. La normativa non prevede la nullità della riunione per l'assenza di un membro della commissione.
I docenti con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico (supplenti temporanei), che hanno iniziato l'esame, anche solo con la partecipazione alla seduta preliminare, non possono più essere sostituiti, a meno di impedimenti ascrivibili allo stesso docente. Il titolare rientrato in servizio dopo l'inizio dell'esame, resta a disposizione; ciò perché si ritiene che il commissario debba poter seguire tutte le operazioni d'esame per poter acquisire gli elementi di valutazione.
Non è comunque possibile soprassedere all'assenza di un commissario, per impedimento dello stesso, in quanto sia il numero dei membri della Commissione e sia le competenze presenti in essa non possono essere modificati nel corso dell'esame. Pertanto:
- se un docente si assenta prima dell’inizio delle operazioni di esame, il Presidente deve nominare un sostituto del docente assente tra i docenti in servizio nella scuola della stessa disciplina e non impegnato negli esami, ovvero, in subordine un docente in servizio nella scuola e non impegnato negli esami in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della disciplina interessata, ovvero, in subordine un docente in possesso del titolo di studio che da accesso all’abilitazione per quella disciplina;
- se un docente si assenta nel corso degli esami il Presidente lo sostituisce in via prioritaria con un docente della stessa disciplina, già membro della Commissione ovvero in subordine con un docente in servizio nella scuola e non impegnato negli esami in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della disciplina interessata, ovvero, in subordine con un docente in possesso del titolo di studio che da accesso all’abilitazione per quella disciplina.
In ogni caso il Presidente deve garantire la presenza dei docenti di tutte le materie di esame per cui in caso di impossibilità ad adottare le soluzioni prospettate dovrà procedere alla nomina di supplenti, informandone preventivamente il responsabile dell’USR (Ufficio Scolastico Regionale) o, in caso di delega, il responsabile dell’UPT (Ufficio Provinciale Territoriale).
In caso di assenze brevi può essere evitata la sostituzione da parte del Presidente ricorrendo a soluzioni che permettano di garantire la legalità delle operazioni, per esempio la riformulazione del calendario degli esami.
La riunione preliminare è un momento importante per organizzare gli esami, stabilire i criteri di valutazione e discutere la modalità di svolgimento dei colloqui.
La riunione plenaria preliminare solitamente si svolge il primo giorno non festivo precedente quello di inizio dell'Esame. In detta riunione la Commissione:
- definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle Sottocommissioni, determinando, in particolare:
- la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore;
- l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui; ( 5, D.M. n. 741/2017);
- nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la Commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo ( 5, D.M. n. 741/2017);
- predispone le prove d'esame, di cui parleremo nel seguito, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse( 5, D.M. n. 741/2017);
- predispone tutti gli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni d'esame;
- prende atto della costituzione delle Sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati da parte del Presidente;
- prende in esame i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale;
- prende in esame i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione;
- approva la facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi docenti;
- concorda i criteri di massima relativi allo svolgimento degli esami a cui si devono attenere le varie Sottocommissioni;
- esamina i criteri essenziali del colloquio d'esame, predisposti dal Consiglio di classe subito dopo la decisione di ammissione all'esame stesso; detti criteri devono consistere nelle modalità di conduzione del colloquio;
- individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte (strumenti di calcolo e quali, Dizionari e quali, ecc.), dandone preventiva comunicazione ai candidati ( 5, D.M. n. 741/2017);
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con Disturbo Specifico di Apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che esamineremo nel seguito ( 5, D.M. n. 741/2017);
- predispone le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali;
- definisce criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse d’esame.
Nella seduta preliminare, inoltre, i membri della Commissione devono sottoscrivere la dichiarazione di non avere istruito privatamente alcun candidato interno o esterno, né di essere legato da vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado con nessun candidato interno o esterno.