Una docente di scuola primaria, ormai a fine carriera, è stata dichiarata permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti.
A seguito del provvedimento della commissione medica abbiamo disposto l'utilizzo in altri compiti, che di seguito le allego, e spedito subito sia in Uff. Scol. Territoriale che in Ragioneria dello Stato a Treviso.
Telefonicamente Treviso ci risponde che non è cosa loro e che il provvedimento emesso dal Dirigente ha effetto immediato e che comunque è da spedire in Ragioneria Territoriale.
La Ragioneria locale ci restituisce l'osservazione che unisco alla presente.
Per non incorrere ad emissione di atti inesatti, ci siamo confrontati con l'USR di Venezia, il quale ci ha rindirizzati a quello Territoriale.
Sta di fatto che la Ragioneria, se l'interpretazione non è errata, si aspetta il provvedimento rivisto di transito nei profili professionali del personale ata.
Ravviso che la Ragioneria non può esigere il transito nei profili professionali del ruolo ATA, poichè la prima delle tre circolari emesse dal MIUR sono successive, e danno la possibilità alla dipendente
di scegliere tra ISTANZA DI PARTE (allegato A) o di essere UTILIZZATO nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale per iniziative di cui all'art.7 del DL 128/2013.
RISPOSTA
Nel caso di giudizio di inidoneità permanente ed assoluta allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza e di idoneità allo svolgimento di altre mansioni, l’istituzione scolastica deve:
- notificare il referto medico all’interessato;
- se l’interessato, appartiene ai ruoli del personale docente o educativo, entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità deve presentare istanza di inquadramento nei profili professionali di assistente tecnico o di assistente amministrativo dell’area contrattuale personale ATA o in alternativa domanda di mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art.19 della legge n.11/2011.
in tal caso l’istituzione scolastica invia la pratica all’ufficio scolastico regionale o ufficio scolastico provinciale se delegato dall'USR, per l’emanazione del relativo provvedimento; in alternativa alla domanda di passaggio in altro ruolo, l’interessato può chiedere di essere dispensato dal servizio per motivi di salute con diritto al trattamento di pensione se in possesso dei prescritti requisiti; l’interessato altresì, se dichiarato in inidoneo, può presentare istanza di cessazione dal servizio in corso di anno scolastico con diritto al trattamento di pensione se in possesso dei prescritti requisiti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento;
Ciò premesso si chiarisce che la legge n.128/2013 prevede, infatti, per gli inidonei in modo permanente, il passaggio volontario nei ruoli di Assistente amministrativo (AA) o tecnico (AT) o, in alternativa, la mobilità intercompartimentale. Tuttavia "nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016", il neo-inidoneo può essere utilizzato nelle iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, "anche in reti di istituzioni scolastiche".
Pertanto, nel caso di inidoneità relativa permanente, il docente ha 30 giorni di tempo per decidere se sottoscrivere la richiesta del passaggio nel ruolo Ata o di mobilità intercompartimentale.
- Se sceglie di passare nel ruolo Ata, viene assegnato ad una sede provvisoria e solo con le successive operazioni annuali di mobilità (trasferimenti) avrà la sede definitiva.
- Se sceglie di essere utilizzato, nelle more della mobilità intercompartimentale, "nelle iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica" si presume -ma non ne abbiamo ancora esperienza e la legislazione non ci viene in soccorso- che debba firmare un contratto provvisorio ed essere assegnato a una scuola o rete di scuole con i compiti suddetti, tra i quali potrebbe essere indicata anche la biblioteca scolastica.
Sulla questione, in ordine di tempo sono state emanate due note ministeriali: la nota prot. 13000 del 3/12/2013 e la nota del 1° agosto 2014, n.7749. con la prima nota si annunciava un decreto del MEF, con la seconda nota è stato detto che non era necessario, ma nessun chiarimento se sia possibile anche operare una "non-scelta" ed essere utilizzati "nelle iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica" o continuare a essere utilizzati secondo i disposti del CCNI 2008. Questo per far capire la confusioni sulla materia.
A seguito della prima nota gli USR hanno approntato due moduli per la scelta del passaggio nel ruolo ATA o per la mobilità intercompartimentale (famigerati "A" e "B").
Con la nota prot. 13000 del 3/12/2013 avente ad oggetto: “Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013”, il MIUR in applicazione dei contenuti nell’art. 15 c. 4 e seguenti del D.L. n. 104/2013, convertito in Legge n. 128/2013, emana disposizioni inerenti sia al personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altre mansioni successivamente all’1/1/2014, sia a quello che si trovava in tale condizione alla data di entrata in vigore del decreto legge. Tutto ciò, veniva chiarito, in attesa del perfezionamento dello specifico Decreto Interministeriale, (da emanarsi di concerto tra MIUR e MEF). Alla nota, di cui sopra, è stata allegata la seguente documentazione:
- copia della circolare n. 966 del 19/11/2013, inoltrata dal MEF, relativa all’accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto scuola, che prevede, tra l’altro, l’integrazione delle commissioni mediche, ai fini della dichiarazione di inidoneità, con un rappresentante del MIUR;
- il modello A avente per oggetto: “Articolo 15, commi 4 e seguenti del D.L. n.104/13 convertito con modificazioni in Legge n.128/2013. Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute alla propria funzione ma idoneo ad altri compiti – domanda di inquadramento nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico Personale A.T.A. – comparto scuola”;
- il modello B avente per oggetto: “Articolo 15 commi 4 e seguenti del D.L. n.104/13 convertito con modificazioni in Legge n.128/2013. Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute alla propria funzione ma idoneo ad altri compiti – domanda di utilizzazione nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale”;
- il modello C, ai fini del monitoraggio delle istanze pervenute per il transito nei ruoli ATA, nonché il numero delle istanze pervenute per l’utilizzo nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale.
A seguire il Miur ha emanato, la nota n.7749 del 1° agosto 2014 con la quale comunica agli UU.SS.RR. che il decreto interministeriale emanato in applicazione dei contenuti dell’art. 15, commi 4 e segg., del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013,convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013, (che hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente inidoneo alla propria funzione ma idoneo ad altre funzioni), è stato restituito dal MEF, che ha ritenuto che le norme non necessitassero di un successivo decreto attuativo.
Il MIUR ha pertanto richiamato l’attenzione degli UU.SS.RR. sulla puntuale osservanza di tali articoli di legge e delle successive disposizioni emanate dal Miur (circolare prot. 13000 del 3/12/2013 e nota integrativa prot. 13220 del 6/12/2013).
Inoltre, con la nota n.7749, il Ministero detta disposizioni per il passaggio, a domanda, dei docenti inidonei alla propria funzione ma idonei ad altre funzioni, nei profili professionali del personale ATA e per il personale docente temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni.
La predetta nota testualmente disponeva.
OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.
Come è noto, le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni.
Con successivo decreto interministeriale, lo scrivente Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha disciplinato l’attuazione delle sopra citate disposizioni ed inoltrato il provvedimento al Ministero dell’Economia e Finanze, ai fini dell’acquisizione della prescritta controfirma.
L’Ufficio di Gabinetto del suindicato Ministero, nel restituire il decreto interministeriale in parola e richiamando le osservazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato, ha ritenuto assorbente di ogni ulteriore argomentazione la natura direttamente precettiva delle disposizioni legislative applicabili che non richiederebbero, per sé, alcuna fonte normativa secondaria di attuazione delle recenti disposizioni normative.
Stante quanto sopra, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla puntuale osservanza del disposto normativo contenuto nel D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013 nonchè delle indicazioni operative contenute nella circolare n. 13000 del 03/12/2013 e nella nota integrativa prot. n. 13220 del 06/12/2013
Si ricorda, altresì, quanto al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti successivamente al 1 gennaio 2014, ovvero a seguito di nuova visita collegiale, che il transito, a domanda, nei profili professionali del ruolo A.T.A. avverrà con decorrenza giuridica dall’anno scolastico in cui viene dichiarata l’inidoneità, con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.
Il suindicato personale docente, nell’anno scolastico nel corso del quale viene dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, in attesa di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e tecnico del ruolo ATA, continuare ad essere utilizzato nell’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all’attuazione del P.O.F. in attesa dell’assegnazione della sede definitiva di titolarità nel ruolo del personale A.T.A.
Con l’occasione si precisa che il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.
La domanda di utilizzazione può essere prodotta, all’esito della visita, in qualunque momento durante l’assenza per malattia purchè almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
La questione sottoposta deve pertanto trovare risposta nella nota che precede, l'ultima emanata in ordine di tempo.