Qual è la disciplina nel caso in cui è conferita un'ulteriore nomina nelle more della guarigione dall’infortunio stesso?
L’ARAN, con l’orientamento applicativo n. 34571, ha chiarito cosa accade se un supplente della scuola, ancora in fase di guarigione da un infortunio sul lavoro, riceve un nuovo incarico a tempo determinato.
La normativa di riferimento è l’art. 20 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007. Questo articolo stabilisce che:
Quando un lavoratore del comparto scuola si assenta per un infortunio avvenuto durante l’attività lavorativa, il periodo necessario per il completo recupero non viene considerato ai fini del limite massimo di conservazione del posto. Durante tale assenza, il lavoratore ha diritto a percepire lo stipendio intero.
Se invece si tratta di una malattia legata a causa di servizio, e non di un infortunio, è comunque prevista la retribuzione completa per tutto il periodo di tutela previsto dal contratto.
Le tutele previste si applicano a tutto il personale scolastico, compresi i supplenti, ma solo entro i limiti temporali del contratto in essere. Inoltre, se il dipendente ottiene un nuovo incarico a tempo determinato mentre è ancora in convalescenza, i benefici continuano anche con il nuovo contratto, ma solo fino alla sua scadenza.
In sintesi, se un supplente ha un incidente sul lavoro durante una supplenza e, prima della guarigione completa, riceve un’altra nomina, continua ad avere diritto allo stipendio intero fino al termine della nuova nomina, a patto che l’infortunio sia avvenuto mentre era già in servizio nella scuola.