La nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.L.gs n. 62 del 13 aprile 2017si applica, a regime, dal dall’anno scolastico 2018/2019, nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l’ultimo.

Un cambiamento importante infatti l’art. 15 (Attribuzione del Credito scolastico) del citato D.L.gs. n. 62/2017 lo ha attribuito al Credito scolastico, maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, per la determinazione del voto finale dell’esame di Stato. L’articolo, infatti, ha elevato il credito ad un massimo di 40 punti su 100, in luogo dei 25 su 100 della precedente normativa. Ai sensi di detto art. 15 il nuovo Credito scolastico sarà dato da un massimo di 12 punti su 100 per il terzo anno, un massimo di 13 punti su 100 per il quarto anno ed un massimo di 15 punti su 100 per il quinto anno.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per ilquinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del D.L.gs. 62/2017, nel seguito riportata.


Allegato A

(di cui all'articolo 15, comma 2)

TABELLA

Attribuzione Credito scolastico

Media dei voti(1)

Fasce di credito

III anno

Fasce di credito

IV anno

Fasce di credito

V anno

M 6

7 - 8

M = 6

7 - 8

8 - 9

9 - 10

6 M ≤ 7

8 – 9

9 - 10

10 - 11

7 M ≤ 8

9 – 10

10 – 11

11 - 12

8 M ≤ 9

10 – 11

11 – 12

13 - 14

9 M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 - 15

 

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito

conseguito nel III e nel IV anno

 
 

Somma crediti conseguiti per il III| e per il IV

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno

 
 

6

15

 
 

7

16

 
 

8

17

 
 

9

18

 
 

10

19

 
 

11

20

 
 

12

21

 
 

13

22

 
 

14

23

 
 

15

24

 
 

16

25

 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:

Tabella di conversione del credito

conseguito nel III

 
 

3

7

 
 

4

8

 
 

5

9

 
 

6

10

 
 

7

11

 
 

8

12

 
           

(1) M - rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

Nell’Allegato A al Decreto legislativo è riportata una prima Tabella intitolata Attribuzione del credito scolastico in cui viene stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

L’Allegato A al Decreto presenta una seconda Tabella,qui riportata in blu, intitolata Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019, reca appunto la conversione del credito scolastico del terzo e quarto anno conseguito complessivamente e calcolato con la precedente modalità nel credito scolastico degli stessi anni, ma calcolato con la nuova modalità.Questa seconda Tabella riportata in blu, dunque, non va ovviamente considerata.

Pertanto, per l’anno scolastico in corso (2022/2023), per ciascun alunno, il credito scolastico totale sarà determinato addizionando:

  • la somma dei punteggi del credito scolastico attribuito nei due anni scolastici precedenti 2020/2021 e2021/2022

Naturalmente, in considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per lesingole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale,utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle disposizioni citate, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della prima tabella A su riportata e della nota in calce alla medesima, tenendo presente che:

A. i punteggi attribuiti sulla base della precedente tabella devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe;

B. la valutazione del comportamento (voto di condotta) concorre, dall’a.s. 2008/2009, alla determinazione del credito scolastico.

Sulla base di quanto detto il consiglio di classe procederà ad attribuire il credito scolastico nei modi seguenti:

  • Nei corsi sperimentali quadriennali del nuovo ordinamento, il credito scolastico viene attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno.

  • Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

  • Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della più volte citata tabella di cui all'Allegato A al D.L.gs n. 62/2017.

  • per i candidati interni degli istituti professionali di nuovo ordinamento, provenienti da percorsi di IeFP, che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza e/o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante in base al riconoscimento dei “crediti formativi” effettuato al momento del passaggio all’istruzione professionale, tenendo conto dell’esito delle eventuali verifiche in ingresso e dei titoli di studio di IeFP posseduti

  • Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti otto per la quarta classe.

  • Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

  • Gli eventuali percorsi di alternanza scuola-lavoro,previsti dal D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 e ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, dall'art. 1, co. 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

  • Per i candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'Allegato A al D.L.gs n. 62/2017.

L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

  • Per i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, nella misura di:

  • 7 punti per il terz’ultimo anno<,se non sono in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe;

  • 8 punti per il penultimo anno;

  • il punteggio calcolato sulla base dei risultati delle prove preliminari per l'ultima classe.

  • Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

  • per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:

  • sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;

  • nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta;

  • nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.

  • per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell' ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all' insegnamento della religione cattolica. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell' offerta formativa. Sulla base di quanto indicato ai punti precedenti possiamo così sintetizzare la procedura per l’assegnazione del credito scolastico.