Commento a sentenza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024
La Corte di Cassazione – IV sezione civile – con sentenza n. 18715 del 17/05/2024 ha accolto il ricorso proposto da una do cente a tempo determinato av verso una sentenza della Corte d’appello di Milano che non Le aveva riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute. I fatti Una docente con contratto a tempo determinato nel periodo dal 2014 al 2017 con scadenza al 30 giugno, ha presentato ricorso lamentando che l’Amministra zione aveva considerato come giorni di ferie anche quelli fra l’8 giugno di ciascun anno, data di conclusione delle lezioni, ed il 30 giugno nonostante non avesse richiesto di godere delle ferie e non fosse stata collocata in congedo d’ufficio. Il Tribunale di 1° grado aveva accolto la richiesta della docen te mentre, a fronte del ricorso dell’Amministrazione, la Corte d’Appello non aveva ricono sciuto alla docente il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite. Alla sentenza della Corte d’Appello la docente ha propo sto appello alla Corte di Cassazione.
Svolgimento del processo
I docenti non di ruolo non possono essere considerati au tomaticamente in ferie in assen za di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del Di rigente scolastico durante i gior ni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici. La Corte di Cassazione ha esaminato i vari motivi lamen tati dalla docente e tra l’altro ha evidenziato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie du rante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’inden nità sostitutiva delle ferie stesse a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espres so avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all’indennità sostitutiva. Nella sentenza della Corte di Cassazione testualmente è stato riportato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie du rante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’in dennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a go derne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del di ritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la norma tiva interna - e, soprattutto, l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Gran de Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cau se C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavora tore, mediante una informazio ne adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere consi derato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. Conclusioni della Cor te Costituzionale Per quanto integralmente riportato la Corte di Cassazio ne accoglie la richiesta della docente ed annulla la sentenza della Corte d’Appello e rinvia la questione alla stessa Corte d’Ap pello, in diversa composizione per decidere la causa adeguan dosi ai principi affermati, anche in ordine alle spese di legittimi tà.
di Luciana Petrucci Ciaschini su Dirigere la scuola n.9