Va riconosciuta la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa
per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità.
Il diritto del lavoratore alle ferie annuali (tutelato dall’art. 36 Cosi.) è ricollegabile non
solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di
esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore. Infatti, il riconoscimento al lavoratore in
stato di malattia del diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie — anche a prescindere
dall’effettività della prestazione lavorativa — consente al prestatore di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale, venendo in tal modo tutelato il proprio diritto alla salute
anche nell’interesse dello stesso datore di lavoro. Dal che consegue che la maturazione del
richiamato diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del
lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex
art. 2109 cpv., c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di
servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia.
Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa
spetta anche al lavoratore successivamente dispensato dal servizio. Tale conclusione è confortata dalla considerazione che il principio della monetizzabilità delle ferie non godute nel
corso del periodo di aspettativa per infermità culminato con la dispensa dal servizio trova
rafforzamento nella disposizione di cui all’art. 18, d.P.R. n. 254 del 1999 — recante il
recepimento sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999.
L’ultima delle ipotesi richiamate dall’art. 14 comma 14, d.P.R. n. 395 del 1995 — si tratta
della mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento
in aspettativa per infermità — deve essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del
congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per
infermità, il quale sia culminato con la dispensa dal servizio.
Consiglio di Stato Sez. VI - n.2736 - 9 maggio 2011