Si premette che il differimento della presa di servizio è previsto solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale, quali ad esempio:
● assenze per maternità;
● interdizione per complicanze della gravidan za;
● congedo/aspettativa per dottorato di ricerca;
● malattia;
● infortunio. Poiché in questi casi il differimento della pre sa di servizio spetta di diritto. Vi possono poi esserci dei casi in cui l’ammi nistrazione, nell’ambito del suo potere discre zionale, può valutare se accordare o negare la proroga del termine per l’assunzione del servizio al soggetto che si trovi in una situazione tale da impedirgli transitoriamente la prestazione del servizio. In caso di diniego è fondamentale motivare il provvedimento, diversamente il provvedimento potrebbe risultare viziato da eccesso di potere se non dimostri che sono state esaminate e valutate le giustificazioni fornite dall’interessato (Consi glio di stato, VI sez. 7 dicembre 1960 n. 1036). La valutazione circa la sussistenza o meno dell’idoneo e giustificato motivo per il differi mento della presa di servizio è di competenza del Dirigente Scolastico. La Corte di Cassazione, di recente, con la sen tenza n. 23885 del 01/08/2022 ha ritenuto legitti mo il provvedimento di decadenza dall’impiego di un docente che dopo essere stato immesso in ruolo ha chiesto il differimento della presa di servizio per un contratto di ricerca presso l’U niversità. Il docente in questione aveva ottenuto la no mina in ruolo nella scuola ed aveva richiesto il differimento dell’assunzione in servizio per un contratto di ricerca con l’Università già in atto al momento dell’immissione in ruolo e l’Ammini strazione aveva concesso detto differimento. L’anno scolastico successivo il docente ha nuovamente richiesto il differimento dell’assunzione in servizio e l’Amministrazione ha nega to detto differimento in quanto il rapporto con l’Università in atto al momento della nomina in ruolo era scaduto e lo stesso aveva stipulato un nuovo contratto di ricerca. Secondo quanto previsto dall’art. 436 del de creto legislativo 297/1994, dal D.P.R. n. 3 del 1957 e dal D.P.R. 497 del 1994 l’Amministrazio ne ha il diritto di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo per la richiesta del diffe rimento dell’assunzione in servizio per cui l’ac coglimento della stessa richiesta non è un diritto incondizionato. Per l’amministrazione è prevalente la tutela degli interessi pubblici per cui diventano reces sivi quelli personali. In altre parole l’interesse personale non può essere prevalente rispetto a quelli generali per cui una persona immessa in ruolo deve assume re servizio entro il termine fissato. Nel secondo grado di giudizio, della fattispe cie in questione, la Corte d’appello aveva già pre cisato che la prima autorizzazione era stata cor rettamente concessa dal dirigente scolastico per un assegno di ricerca già in essere prima dell’in dividuazione del diritto alla nomina in ruolo per consentire la conclusione del percorso formativo già intrapreso. La seconda richiesta di differimento dell’as sunzione in servizio è stata parimenti corret tamente non accettata in quanto l’Amministra zione ha ritenuto prevalente la salvaguardia dell’interesse pubblico della scuola ed assicurare la copertura dei posti vacanti rispetto alle esi genze dell’interessato.
Con queste motivazioni sinteticamente espo ste la Corte di Cassazione conferma la legittimi tà del provvedimento di decadenza dalla nomina per mancata assunzione in servizio dell’interes sato. Diverso è il caso dell’aspettativa per motivi di lavoro che il Dirigente scolastico può, a doman da, concedere nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale do cente. L’istituto è contemplato dall’art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia previ sta la corresponsione di assegni. Al dipendente già in servizio si vuole dare l’opportunità di rea lizzare l’esperienza di una diversa attività lavora tiva mantenendo la sicurezza del proprio posto di lavoro e ciò sul presupposto che, in caso di rientro, l’amministrazione può trarre un vantag gio da tale esperienza dal momento che potrebbe beneficiare dell’arricchimento professionale ac quisito medio tempore dal proprio dipendente. Il presupposto per la concessione dell’aspettati va in parola, come chiarito dal giudice contabile in sede di controllo di legittimità, è infatti che il rapporto di lavoro sia già in essere e che l’attività lavorativa per la quale viene richiesta l’aspettati va sia ontologicamente diversa e nuova rispetto a quella svolta per l’amministrazione.
Art. 436 Decreto legislativo 297 del 1994 1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L’assegnazione della sede è disposta, se condo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferi mento sia alle cattedre e posti disponibili negli isti tuti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive. 2. Nel caso di mancata accettazione della no mina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l’interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la de cadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. 3. Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali pre cedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico. 4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.