I giudizi seguiti alle valutazioni, come quello di non ammissione alla classe superiore, e le modalità di attuazione del piano didattico personalizzato sono riservati alla c.d. discrezionalità tecnica dell'Amministrazione scolastica competente e non sono sindacabili, in assenza di evidenti gravi incongruità, dal giudice amministrativo, tanto meno sulla base di perizie tecniche di parte o d'ufficio, non vertendosi in materia appartenente alla giurisdizione speciale di merito.
Nel caso di specie il PDP era stato predisposto essendo l'alunno affetto da DSA, quindi sottoscritto dalla famiglia dell'alunno senza neppure alcuna riserva. In tale vicenda giudiziaria l'amministrazione scolastica resistente aveva depositato in giudizio copiosa ed analitica documentazione che dimostrava che il PDP era stato costantemente monitorato per gli aggiornamenti, come avvenuto a seguito di una rivalutazione medica successivamente pervenuta; inoltre, il PDP era stato applicato, anche per i corsi di recupero, in tutti i numerosi punti nei quali era articolato, per quanto riguarda sia lo svolgimento delle lezioni sia lo svolgimento delle valutazioni e non risultavano di regola valutazioni particolarmente ravvicinate o il divieto dell'uso del computer.
Pertanto il giudice amministrativo non ha reputato sussistenti gravi incongruità tali da compromettere la validità del Piano Didattico Personalizzato, e ha rigettato il ricorso avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva.
T.A.R. Emilia-Romagna sez. I, 10/10/2019, n.768