In materia di prevenzione degli infortuni nei luo­ghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all'extraneus risponde il garante della sicurezza, sempre che l'in­fortunio rientri nell'area di rischio definita dalla re­gola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposi­zione.

Corte di Cassazione pen., sez. IV, 9 novembre 2015, n. 44793