La normativa di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al d.P.R. 15 luglio 1988 n. 405 e successive modifiche prevede che le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento. Siché, deve ritenersi carente di legittimazione passiva il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca evocato nel giudizio di non ammissione di uno studente alla classe successiva contenuto nel verbale di scrutinio finale di una scuola di Trento.
Le valutazioni scolastiche non sono indirizzate a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un'efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell'istruzione pubblica. La conoscenza delle valutazioni di altri studenti non assume, quindi, nella fattispecie, rilevanza e comunque è destinata a recedere a fronte degli interessi di tutela della riservatezza di dati riguardanti altri soggetti .
T.A.R. sez. I - Trento, 20/09/2017, n. 263