Pubblichiamo il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022. Scarica gratuitamente il documento aggiornato: Testo unico maternità

TABELLE RIEPILOGATIVE FORNITE DALL'INPS DEI LIMITI DI COPPIA E INDIVIDUALI DEI GENITORI PRIMA E DOPO L’ATTUALE RIFORMA NORMATIVA

(da tenere presente che si ha diritto ad un  mese a retribuzione intera a favore dell'uno o dell'altro genitore, un mese a retribuzione all'80% se fruito entro i sei anni del bambino a favore dell'uno o dell'altro genitore, ed i restanti mesi per i quali si ha diritto all'indennità del 30%)

1) Entrambi i genitori

Prima della riforma

Dopo la riforma

totale dei mesi di congedo spettanti

10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

1) Genitore madre

Prima della riforma

Dopo la riforma

totale mesi di congedo spettanti

6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

2) Genitore padre

Prima della riforma

Dopo la riforma

totale mesi di congedo spettanti

6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

3 + 3 mesi (elevabili a 7  indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi (elevabili a 7  indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 

GENITORE SOLO


1) “Genitore solo”

Prima della riforma

Dopo la riforma

totale mesi di congedo spettanti

10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

9 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia


2) “Genitore solo” con reddito sottosoglia di cui all’articolo 34, comma 3, del T.U.

Prima della riforma

Dopo la riforma

totale mesi di congedo spettanti

10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato

10 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

11 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia