Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Con questo decreto c.d. milleproroghe il Governo aggiorna le scadenze degli adempimenti legislativi che avrebbero dovuto svolgersi nell'anno 2022 e che non sono stati fatti. Per quanto riguarda la Scuola che è il settore che a noi interessa le principali scadenze che sono state prorogate sono contenute nell'art.5 che di seguito si riassumono.
1) Asili nido e scuole dell'infanzia (PNRR)
L'art.5, comma 2 del richiamato decreto prorogata al 31 maggio 2023 (in precedenza il termine era stato fissato al 31 marzo 2023) il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, che rientrano nei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2) Proroga degli appalti ex LSU
L'art. 5, comma 1, proroga al 1° settembre 2023 lo svolgimento dell’ulteriore fase di assunzione sui posti residuati all’esito della seconda procedura di assunzione per il personale ex LSU e Appalti storici. Questa ulteriore procedura selettiva riguarda i lavoratori ex LSU che in precedenza, pur in possesso dei requisiti, non avevano potuto partecipare alla procedura di assunzione per mancanza di posti nella provincia di appartenenza.
3) Reclutamento del personale docente di religione cattolica
L'art. 5 comma 3, dispone la proroga della possibilità per il Ministero dell'istruzione di poter bandire il concorso per il reclutamento del personale docente di religione cattolica nell'0anno 2023. A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Questo concorso avrebbe dovuto svolgersi nell'anno 2022. Si tratta di un concorso finalizzato alla copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025).
4) Proroga dei termini per la ripartizione delle risorse degli ITS
L'art. 5, comma 4, del decreto in commento ha prorogato al 2023 gli attuali criteri di ripartizione delle risorse nazionali dedicate agli Istituti tecnologici superiori. A tal fine viene modificato l’articolo 14, comma, 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
5) Proroga dei termini per l'adeguamento alla normativa antincendio
L'art. 5, comma 5, dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro cui deve avvenire l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento. Il precedente termine era stato fissato al 31 dicembre 2022. Viene anche prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento. Il precedente termine era stato stabilito entro 31 dicembre 2023. Con l'art. 5, comma 6, del richiamato decreto, per la gestione della fase transitoria, si dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Con lo stesso decreto saranno definite le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento alle fasi successive.
6) Progressioni fra le aree riservate al personale di ruolo
L'art. 5, comma 7, dispone la proroga al 2023 delle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche viene stabilito che il numero dei posti per tali procedure non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.
7) Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie
L'art. 5, comma 8. Per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per garantire il regolare svolgimento delle attività e l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, è consentito, in via straordinaria, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo. Tale servizio non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
8) Disposizioni speciali per le aree colpite da eventi sismici e dall'alluvione dell'isola di ischia
L'art. 5, comma 9, prevede che per l’anno scolastico 2023/24 i dirigenti degli uffici scolastici regionali con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola dal DPR 20 marzo 2009, n. 81. In particolare possono:
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istituire con propri decreti previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale docenti e ATA, da attivare sino al termine dell'attività didattica
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istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi
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assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro.
9) Esami di stato al termine del II ciclo di istruzione e PCTO
L'art.5, comma 11 ha stabilito che ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione anche l’anno scolastico 2022/23 si prescinde dal requisito per gli studenti interni della frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e per i candidati esterni dalle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio.
10) Procedure concorsuali pubbliche del ministero dell'istruzione
L'art. 1, comma 7, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza, 31 dicembre 2022) di autorizzazione al Ministero dell'Istruzione a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione.
11) proroghe che riguardano l'alta formazione artistica e musicale
L'art.6, comma 3 ha disposto la proroga di un ulteriore anno accademico e fino al 2023/24 del termine per l’utilizzo e l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato e determinato, delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dell’AFAM ex legge 143/04.
Le procedure e le modalità per la programmazione dal Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM adottato con il DPR 143/19 si applicano entro il 31 dicembre 2023. La programmazione del reclutamento del personale è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2023
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
<< OMISS>>
Art. 5
Proroga di termini in materia di istruzione e merito
1. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».
2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25».
4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»; b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»; b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.».
8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno scolastico 2023/2024».
9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»; b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024»;
d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente: «b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024».
10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.