A seguito della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 2 pluriennale per il triennio 2022-2024, trova definitiva applicazione la disciplina del personale scolastico prevista in materia di comandi di cui all’articolo 26, comma 8, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 21-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74. Più precisamente, ai sensi del vigente articolo 26 “A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale”.

La nota ministeriale disciplina quindi l’individuazione di dirigenti e docenti della scuola presso enti di prevenzione del disagio psico-sociale e associazioni professionali che svolgono formazione e ricerca educativa e didattica e per incarichi di supporto all’autonomia scolastica e a progetti nazionali di rete.

La circolare disciplina l’individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti e ai progetti quali:

  1. A) Assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all’autonomia scolastica (articolo 26, comma 8, primo periodo, legge 23 dicembre 1998, n. 448)
  2. B) Assegnazioni presso enti di prevenzione del disagio psico sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti (articolo 26, comma 8, secondo periodo legge 23 dicembre 1998, n. 448)
  3. C) Assegnazioni presso associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente (articolo 26, comma 8, secondo periodo della legge 23 dicembre 1998, n. 448)
  4. D) Progetti nazionali e di rete
  5. E) Collocamento fuori ruolo
  6. F) Disposizioni finali

Tutte le richieste saranno da effettuarsi da parte degli organismi interessati e a mezzo posta certificata, entro le ore 23.59 del 24 maggio 2024. L’elenco degli enti e delle associazioni attualmente beneficiari è consultabile qui: https://www.miur.gov.it/comandi-presso-enti-e-associazioni

Ogni docente che voglia una posizione di fuori ruolo, deve aver già superato il periodo di prova e lo svolgimento di un orario di servizio pari a 36 ore settimanali. Inoltre, dopo cinque anni continuativi viene notificata la perdita di titolarità sull’istituzione scolastica di appartenenza cui segue, all’atto del rientro, la mobilità in fase prioritaria ai sensi del CCNI.