Spett.le Giusto scuola.it

OGGETTO : COMODATO D’USO.
La scuola possiede vecchie LIM ( lavagne interattive) di vecchia generazione che sono inutilizzate da tempo e giacciono in un deposito di fortuna.
In questi giorni abbiamo ricevuto richieste da parte di alcune associazioni per una consegna a titolo di comodato d’uso di alcune di loro.
Le LIM , composte da una lavagna , un videoproiettore digitale e da un vecchio computer, sono presenti in inventario e il loro valore è ormai pari a 0.
La loro consegna permetterebbe inoltre di liberare spazio nel deposito.
Si chiede se sia possibile, come appare probabile, concedere detti beni in comodato d’uso gratuito.
Si rimane in attesa di una Vs. tempestiva risposta.

Risposta

Più che di comodato a titolo gratuito il caso prospettato evidenzia la prospettiva della cessione. Infatti il comodato, anche ad uso gratuito, non consente di fatto di “sbarazzarsi” di un bene non più utile bensì di concederne l’uso in modo temporaneo e gratuito con una successiva restituzione del possesso da parte del beneficiario, in quanto proprietario del bene, per tutta la durata del rapporto, rimane l’istituzione scolastica. Diversamente si opera una cessione di beni.

La cessione di beni dell’Istituzione scolastica può avvenire solo attraverso una articolata procedura finalizzata all’eliminazione di detti beni dall’inventario, disciplinata dagli art. 33 e 34 del Regolamento di contabilità, D. I. 129/2018.

Preliminarmente si può dire che la cessione delle suddette attrezzature informatiche richiede preventivamente l’esperimento del tentativo di vendita e solo ove non vi fossero interessati si può procedere alla cessione a titolo gratuito, fermo restando che tali strumenti informatici siano considerati dall’Istituzione Scolastica quali “beni non più utilizzabili per fini istituzionali” (come detto, trattasi di beni integri e suscettibili di riuso, ma non più rispondenti alle esigenze dell’attività svolta) e che venga seguito puntualmente e integralmente l’iter di dismissione sopra descritto.

Si ricorda in primis che, il discarico dalle scritture inventariali, in generale, presuppone un provvedimento del Dirigente Scolastico corredato della relativa documentazione giustificativa.

Quanto agli aspetti più strettamente operativi, possono essere individuate fondamentalmente due tipologie di procedimenti, a seconda che il bene da eliminare dall'inventario sia nel possesso giuridico e materiale dell’istituzione scolastica o meno.

Per quei beni di proprietà dell’istituzione scolastica e ancora in suo possesso, il procedimento di discarico può riguardare, tra l'altro:

  • beni obsoleti: rientrano in questa categoria i beni funzionanti, ma superati dal punto di vista tecnologico anche in relazione alla cura dell’interesse pubblico concretamente perseguito;
  • beni non più funzionali: ovvero quei beni integri e suscettibili di riuso, ma non più rispondenti alle esigenze dell’attività svolta.

Di seguito si riassume il procedimento operativo, in base alle linee guida del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 4083 del 23.02.2021, per procedere al discarico inventariale dei beni obsoleti e beni non più funzionali:

"1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. – e per conoscenza al Consiglio d’Istituto - sull’esistenza di beni obsoleti o non più utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle esigenze dell’istituzione scolastica. La suddetta relazione deve essere corredata dall’elenco dei beni con l’indicazione dei riferimenti inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla “Commissione per il rinnovo inventariale” possono sostituire la relazione del D.S.G.A..

2. Verbale della Commissione interna per la verifica sulle condizioni dei materiali obsoleti e non più utilizzabili e la determinazione del relativo valore. Si precisa che il valore dei suddetti beni va calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato dalla citata Commissione, di cui all’art. 34, comma 1, del Regolamento.

3. Provvedimento del D.S. per la cessione dei beni dichiarati dismissibili dalla Commissione di cui all’art. 34, comma 1, del Regolamento.

4. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. La vendita può avvenire anche mediante trattativa privata ad altri enti pubblici non economici. In ogni caso, il prezzo base di vendita, salvo ipotesi assolutamente eccezionali e da motivare dettagliatamente, non potrà essere inferiore al valore determinato dalla Commissione di cui all’art. 34, comma 1, del Regolamento. Eventuali spese, salvo diversa previsione di legge, sono a carico dell’acquirente. Il provvedimento di discarico di cui all’art. 33, comma 1, del Regolamento, dovrà dare atto dell’avvenuto versamento del corrispettivo.

5. In caso di aggiudicazione non andata a buon fine, con provvedimento motivato del D.S., I soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata a titolo gratuito ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici. In tal caso il discarico dall’inventario dovrà essere documentato anche con il verbale di consegna dei beni all’istituzione scolastica o all’ente pubblico cessionario.

6. Nel caso in cui la cessione a titolo gratuito non dovesse andare a buon fine, si può ricorrere alla dismissione dei beni fuori uso mediante l'invio alle discariche pubbliche, nonché attraverso la distruzione o l'eliminazione nel rispetto delle norme di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. In tal caso, il discarico dalle scritture contabili dei beni oggetto di dismissione può essere effettuato solo a fronte della relativa documentazione giustificativa, non essendo sufficiente la semplice declaratoria di “bene non più utilizzabile".