L'obiettivo della normativa di tutela degli studenti affetti da DSA, e comunque di BES (bisogni educativi speciali) non è dunque, e a ben vedere, quello di assegnare loro un trattamento privilegiato rispetto agli altri studenti a garanzia del buon esito del percorso scolastico, ma quello di consentire loro di raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento degli altri compagni di studio, tenendo conto delle specifiche difficoltà che li caratterizzano e a causa delle quali sono posti, incolpevolmente, in una condizione iniziale di svantaggio rispetto agli altri. L'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude, in altri termini, la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente.

Ai sensi della l. n. 170/2010 del d.m. 12.07.2011, n. 5669, recante « Linee guida disturbi specifici di apprendimento », gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) hanno diritto di ricevere dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito del proprio percorso formativo, un adeguato e specifico supporto, consistente sia nella predisposizione di piani didattici personalizzati, necessari al superamento del disturbo nella fase di apprendimento, sia, nella fase di valutazione, nell'adozione di misure, di volta in volta individuate in relazione alla specificità del caso, che prevedano peculiari modalità valutative ovvero l'assegnazione di maggiori tempi per l'esecuzione delle prove(nella specie il collegio ha osservato che l'Istituto scolastico ha provveduto annualmente a redigere i Piani Didattici Personalizzati (PDP) senza mai prevedere nello stesso misure c.d. « dispensative », ma soltanto misure « compensative » e « tempi aggiuntivi » di esecuzione delle prove, provvedendo altresì ad inserire l'insegnamento della lingua straniera, senza che sugli stessi sia mai osservato alcunché dai genitori del ricorrente; emerge inoltre, quanto alla specifica metodologia valutativa adottata per l'esame di Stato ex art. 6 d.m. 5669/2011, che il documento all'uopo elaborato dal Consiglio di Classe non abbia previsto alcuna « griglia personalizzata », bensì esclusivamente l'adattamento delle griglie di uso generalizzato alle esigenze dello studente affetto da DSA.

Il Consiglio di Stato ritiene che la dedotta carenza documentale non costituisca circostanza di per sé inficiante la legittimità degli atti impugnati, se si pensa che l'andamento scolastico dell'appellante si è rivelato critico sin dall'inizio dell'anno e che, quindi, necessitava di un costante monitoraggio, nei fatti avvenuto nella prospettiva di valutare sino alla fine la sussistenza di concrete possibilità di ammettere l'allievo all'esame finale.

  • predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente che presenta particolari carenze o difficoltà di apprendimento (predisposizione PDP e attività di recupero).

  • mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero, così come delle misure compensative e dispensative.

  • approvazione tardiva del PEP che tende a garantire all'alunno la disponibilità di strumenti, programmi e metodi idonei a compensare o superare le proprie difficoltà grazie a un piano didattico personalizzato.

 Obbligo di misure utili per alunni con DSA e di strategie compensative che favoriscano la comunicazione verbale

A sancire il « diritto » a vedersi applicare in sede di esame lo strumento sia pure in via integrativa della prova orale è la normativa recata dalla fondamentale l. n. 170/2010 (recante disposizioni in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico) che all'art. 2 stabilisce il dovere delle istituzioni scolastiche di perseguire la finalità di « adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti » e al successivo art. 5 di garantire per «  l'insegnamento delle lingue straniere l'uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale Questo significa che la scuola non ha dato puntuale applicazione alla voluntas legis e in particolare nella specie le misure compensative e dispensative che hanno accompagnato il percorso formativo prima e la valutazione finale poi in relazione al disturbo di cui l'alunno è affetto non risulta siano state normativamente applicate nella loro correttezza da parte dell'Istituto scolastico (T.A.R. Aosta, (Valle d'Aosta) sez. I, 10/12/2019, n.56).

Censure delle coorti amministrative ai giudizi di non ammissione alla classe successiva

  • Valutazione complessiva su base pluriennale, tenendo conto di una verifica più ampia dei livelli di apprendimento

All'esito della fase cautelare, il Tribunale ha, in punto di correttezza dell'istruttoria, evidenziato come l'Amministrazione sembri "non aver tenuto conto della necessità di una verifica più ampia, sul versante temporale, che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, considerato anche lo specifico quadro della valutazione operata nelle singole materie ed alla evidenziata possibilità di progressione nei vari settori di apprendimento". È stata, quindi, disposta, con la medesima ordinanza, l'ammissione dell'alunno, con riserva, alla frequenza della classe successiva del percorso di istruzione.

Non è condivisibile, quindi, la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la disciplina vigente non preveda un esame complessivo del livello di apprendimento non limitato ad un periodo o anche ad un solo anno di riferimento. Infatti, la possibilità di attivare azioni di recupero richiede necessariamente che il consiglio scolastico valuti la possibilità che tale recupero non implichi la non ammissione all'anno successivo e che quindi estenda il proprio esame ad un arco temporale più ampio. D'altra parte la stessa circolare del Ministero n. 1865 del 2017 precisa che l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un'eccezione che si realizza solo all'esito negativo "dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico. È evidente d'altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare" (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2020, n. 3906; T.A.R. Aosta, (Valle d'Aosta) sez. I, 01/02/2022, n.7).

  • Inadeguatezza dei corsi di recupero infrannuali attivati e la carenza motivazionale nel giudizio di non ammissione

Peraltro, l'insufficienza dei corsi attivati nei mesi di marzo ed aprile 2019 emerge, altresì, dall'impegno assunto nella seduta del consiglio di classe del 9 maggio 2019 da tutti gli insegnanti, avente ad oggetto l'adozione, nel corso dell'ultimo mese di attività didattiche, di nuove strategie e di nuovi metodi di lavoro, ritenuti necessari al fine di motivare e stimolare gli alunni in difficoltà, "sperando che possano recuperare le conoscenze che, tuttavia, restano carenti e inadeguate".- da un lato, sono stati attivati soltanto nei mesi di marzo ed aprile 2019, a fronte di uno scarso profitto e un disinteresse per lo studio di alcune discipline riscontrato dall'istituto scolastico in ordine all'odierno appellante sin da ottobre 2018 e confermato nello scrutinio intermedio del 30 gennaio 2019;

- dall'altro, riguardavano specificatamente le discipline di Italiano, Inglese, Matematica, nonché (quanto al corso di recupero) Storia e le discipline orali, quando l'odierno appellante non registrava un insufficiente livello di apprendimento nelle materie di inglese e matematica (cfr. scrutinio intermedio e scrutinio finale), mentre aveva riportato insufficienze in altre materie che non risultano essere state oggetto di specifici interventi riguardanti il percorso di apprendimento dell'odierno appellante.

La motivazione sottesa alla decisione di non ammissione alla classe successiva non dà conto, tuttavia, delle strategie e degli innovativi metodi di lavoro effettivamente adottati nell'ultimo mese di attività didattiche, sebbene gli stessi fossero stati ritenuti necessari dallo stesso corpo docente per un eventuale recupero di un livello sufficiente di conoscenze nelle varie materie; né, a fortiori, reca le ragioni per le quali siffatte innovative strategie di intervento non siano state idonee a permettere all'odierno appellante di recuperare le carenze rilevate nell'ambito delle valutazioni periodiche svolte in corso d'anno.

In ogni caso, la motivazione sottesa alla decisione impugnata ha riguardo al percorso didattico educativo seguito nel corso dell'anno dall'odierno appellante, ma non formula un giudizio predittivo sulle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico, non indicando le ragioni per le quali le carenze rilevate in sede di scrutinio finale non potessero essere recuperate nell'ambito di specifiche strategie di intervento suscettibili di essere attuate successivamente, anche nell'ambito della classe successiva, cui potere, dunque, ammettere il relativo alunno.

Il che sarebbe stato necessario anche in considerazione del complessivo progresso comunque compiuto nel corso dell'anno scolastico dall'odierno appellante, il quale, sebbene abbia riportato in sede di scrutinio finale e limitatamente ad una materia un'insufficienza più grave rispetto a quella registrata nello scrutinio intermedio (quattro in tecnologia assegnato nella valutazione finale, a fronte del voto cinque attribuito in sede di scrutinio intermedio), ha recuperato comunque l'insufficienza in scienze motorie e sportive, incrementando la votazione (con l'attribuzione di sette) in scienze; il che dimostrava la sussistenza di margini di miglioramento non adeguatamente valutati nel giudizio sotteso alla decisione impugnata in prime cure (Consiglio di Stato sez. VI, 20/01/2021, n.638).

Cattivo governo del consiglio di classe delle regole e dei principi che presiedono alle operazioni di valutazione degli studenti sino all’alterazione dell’atto pubblico e al travisamento dei presupposti

1) Si deve ricordare che, laddove nella redazione di un atto pubblico il redattore si accorga di aver trascritto dati sbagliati, la via maestra è quella di barrare in rosso (o comunque con un colore diverso da quello del testo) le parole o i numeri errati e scrivere a fianco il dato corretto, il tutto accompagnato dalla sottoscrizione dell'errata corrige; solo in questo modo è infatti possibile, anche a distanza di tempo, verificare quali fossero, rispettivamente, il dato erroneamente trascritto (che deve essere leggibile sotto la barratura) e quello corretto. È invece sconsigliabile procedere a cancellature (con la penna, la gomma o il c.d. bianchetto), perché questo, a prescindere dalla buona fede del redattore, getta comunque un'ombra sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione e in molti casi determina anche l'insorgenza di problematiche di natura penale. Venendo allo specifico contenuto del verbale, il Collegio riscontra le medesime anomalie denunciate nell'atto di motivi aggiunti, ossia il fatto che il voto originario che si legge ancora sul verbale, sia per latino che per greco, assomiglia più a un 5 o un 6 che a un 4.

2) A questo si aggiungano le questioni relative alla composizione della commissione esaminatrice e del Consiglio di Classe. Al riguardo è certamente vero che la regola dell'immutabilità soggettiva del Consiglio è derogabile (si pensi al caso in cui, fra lo scrutinio di giugno e quello di agosto, un docente subisca un grave incidente che gli impedisca di presenziare al secondo Consiglio), ma è anche vero che:

- le sostituzioni debbono essere motivate da gravi ragioni, in quanto lo studente "rimandato" ha diritto ad essere valutato dal medesimo organo che ha deliberato la sospensione del giudizio in una o più materie, ed in particolare dagli stessi docenti che ne hanno valutato l'apprendimento nell'intero anno scolastico;

- le prove di recupero non possono essere assimilate ad una normale verifica svolta durante l'anno scolastico, per cui il voto assegnato alla prova suppletiva dal docente della materia deve poter essere discusso dal Consiglio, pena la svalutazione della prova di recupero ad un mero simulacro formale. Ma, del resto, che questa sia la regola aurea emerge dallo stesso verbale di scrutinio del 30 agosto 2021, laddove si dice espressamente che "Si passa ad esaminare la situazione di ciascun allievo con sospensione di giudizio sulla base delle proposte di voto dei docenti risultanti dal verbale delle prove di recupero svolte". È dunque evidente che se si parla di "proposte di voto" allora lo scenario è lo stesso che caratterizza lo scrutinio di giugno, il quale si compendia nella regola secondo cui "Il Consiglio di Classe è sovrano", avendo l'organo collegiale il potere di "sollevare" i voti assegnati dai singoli docenti, di decidere, all'unanimità o a maggioranza, sull'ammissione o la non ammissione alla classe superiore, e così via;

- da ciò discende la fondatezza anche della censura relativa alla composizione del Consiglio, non già in assoluto (perché è evidente che un docente oggettivamente impossibilitato a presenziare va sostituito), ma in relazione al fatto che due professori che non conoscono lo studente non ne possono decretare la "bocciatura", basandosi peraltro su due voti attribuiti in maniera non del tutto rispondente ai principi e alle regole enunciate al precedente punto. In questo senso, dunque, si può parlare a ragione di travisamento dei presupposti (T.A.R. Marche, (Ancona) sez. I, 28/04/2022, 261).