In un istituto scolastico è presente in secondaria di primo grado una cattedra di potenziamento classe di concorso A030 (Musica) e uno spezzone di 12 ore. Il fabbisogno di ore necessario a coprire le classi è pari a 12 ore, essendoci solamente due corsi completi. Il dirigente assegna al docente di potenziamento quattro classi per un totale di otto ore e al docente su spezzone due classi per un totale di quattro ore. Le restanti ore fino al completamento cattedra e/o spezzone sono destinate ad attività di potenziamento così come deliberate dal Collegio dei docenti a fronte di bisogni rilevati. Il docente su spezzone contesta al dirigente l’assegnazione, sostenendo che, in quanto nominato su dodici ore, ha diritto a svolgerle tutte frontalmente. Quali le azioni del DS?

La normativa di riferimento per il caso di specie è la L. 107/2015, che introduce l’organico di potenziamento. Esso insieme a quello di posto comune e a quello di sostegno, costituisce l’organico dell’autonomia così definito all’art.1, c.5 della legge sopra citata “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.

Non vi è, pertanto, alcuna distinzione contrattuale tra docenti in classe e i docenti di potenziamento. Spetta al dirigente scolastico l’assegnazione dei docenti alle classi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto (art. 10, c. 4 del D.lgs 297/94) e tenuto conto delle proposte del Collegio dei docenti (art. 7 del D.lgs 297/94).

L’atto di assegnazione dei docenti alle classi è di natura privatistica e rientra nei poteri organizzativi e gestionali del dirigente scolastico (artt.5 e 25 del D.lgs 165/2001).

Tanto premesso, il dirigente scolastico può assegnare ai docenti o cattedre di diritto o cattedre di potenziamento o sia ore curriculari sia ore di potenziamento, purché siano rispettati i criteri deliberati dal Consiglio di circolo o di istituto e purché l’assegnazione risponda ai bisogni rilevati dal collegio dei docenti. Quindi, le cattedre o i posti dei docenti possono essere strutturati anche in modalità mista, ossia una parte di ore può essere impiegata in attività curricolari, un’altra parte in attività di potenziamento/ampliamento dell’offerta formativa o di natura organizzativa.

Tutte le attività di potenziamento devono tener conto degli obiettivi indicati all’art. 1, c. 7 della L. 107/2015.

 Alessandra Morazzano, Dirigere la scuola n. 5