DOMANDA
In un Istituto comprensivo il Dirigente Scolastico comunica alle organizzazioni sindacali l’informativa annuale relativa agli organici per l’anno scolastico 2017/2018 in data 4 agosto. Una delle Organizzazioni sindacali interessate fa presente al Dirigente Scolastico che la comunicazione effettuata era assolutamente tardiva e, per essere preventiva, avrebbe dovuto invece essere trasmessa entro il 26 giugno 2017, data di scadenza fissata in quell’anno per la comunicazione delle domande di mobilità e dei posti disponibili al portale dei servizi SIDI del sito internet del MIUR. Solo così l’Organizzazione sindacale avrebbe potuto conoscere l’organico dell’istituto scolastico prima che lo stesso fosse recepito dal MINISTERO ed inserito nel portale SIDI e, di conseguenza, attivare gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, ossia richiedere l’apertura di un tavolo di concertazione di comparto entro 5 giorni dall’informazione (Art, 6, comma 2, CCNL 2018) “per consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte” (Art. 5, comma 3, CCNL 2018). Il Dirigente Scolastico non provvede a sanare la situazione creatasi. È legittima la determinazione assunta dal Dirigente scolastico?
RISPOSTA
Vediamo allora innanzitutto qual è in sintesi la normativa che soggiace al caso in esame per poterne di conseguenza stabilire la soluzione. Contratto di Lavoro del comparto scuola (CCNL 2018). Gli articoli del CCNL 2018 Comparto scuola da tener presenti per questo caso sono quelli che nel seguito riportiamo.
Art. 5 - Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.In questa rubrica vengono pubblicati alcuni Quesiti e Casi di scuola di interesse generale che sono stati posti alla redazione di Giustoscuola.it il nuovo portale costruito per supportare l’attività amministrativa del Dirigente, dei docenti e del Direttore SGA.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. 6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
Art. 6 - Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Art. 22 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola
8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:
9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma: b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici.
È importante dunque tener presente:
• che per un corretto esercizio delle relazioni sindacali è indispensabile la trasmissione alle Organizzazioni sindacali dell’informazione;
• le materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6, 7 e 22;
• l’informazione deve essere fornita alle Organizzazioni sindacali in tempi congrui rispetto alle operazioni preliminari all’avvio dell’anno scolastico. Questo è un dato importantissimo per la soluzione del nostro caso;
• che per avviare il confronto è necessario procedere prima all’invio ai soggetti sindacali dell’informazione, con le modalità previste per l’informazione stessa, e degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare;
• una delle materie oggetto di informazione nella singola scuola è la proposta di formazione delle classi e dell’organico.
Alla luce delle considerazioni fatte e delle norme richiamate possiamo allora giungere alla conclusione del caso, affermando che le determinazioni assunte dal Dirigente scolastico possono essere ritenute illegittime, configurandosi il tutto come condotta antisindacale del Dirigente Scolastico stesso. Infatti, diciamo subito che la prima considerazione da fare è che si è subito portati a evidenziare che l’art. 6 del CCNL su riportato non individua una scadenza specifica per effettuare la comunicazione dell’informativa, fornendo come indicazione di massima un tempo congruo antecedente l’inizio delle lezioni. Per cui si è portati a dedurre da questo che il tempo intercorso tra la comunicazione del 4 agosto 2009 fatta dal Dirigente Scolastico e l’inizio delle lezioni sarebbe proprio un tempo congruo antecedente l’inizio delle lezioni. Invece un’analisi approfondita porta a dedurre che il termine ultimo per l’invio dell’informazione è più verosimilmente il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili. Solo così infatti si potrebbe consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. Pertanto la determinazione del termine ultimo per l’invio dell’informazione è importante, come nel caso in esame. Infatti ai sensi dell’art. 22 CCNL 2018, triennio 2016- 2018, sono materie di informazione annuale, tra le altre, “le proposte di formazione delle classi e degli organici”. L’informazione riguarda dunque la “proposta” di determinazione degli organici e non la avvenuta determinazione come è stato nel caso in questione; per cui l’informazione tardiva fatta dal Dirigente Scolastico ha reso vana la eventuale successiva richiesta di confronto da parte delle Organizzazioni sindacali.