Buonasera,
la parte sul consenso è estratta da una liberatoria richiesta dalla scuola. Mi dice quindi che non ha validità? Eppure è predisposta dal nostro DPO.

Quindi, se la scuola vuole pubblicare foto sui social network deve solamente fornire informativa?

E se l'utente non volesse, trattandosi di trattamento ulteriore rispetto a quello richiesto per l'erogazione del servizio, come è possibile saperlo se non tramite una richiesta di consenso/liberatoria?

Risposta.

A nostro avviso la scuola non dovrebbe pubblicare foto che richiedono il consenso dell’interessato proprio perché la divulgazione di dati personali rientra per una pubblica amministrazione nell’esercizio di un potere pubblico (ex 2 ter d.lgs. n. 196 del 2003 così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018).

L’informativa dovrebbe avere ad oggetto le specifiche finalità ricercate da questo trattamento dati appunto per pubblico interesse e la pubblicità delle attività scolastiche non rientra tra queste. Nonché le tecniche di pseudonimizzazione e anonimizzazione del dato personale.

Si rimanda a quanto scritto da A. Armone e S. Callà sul punto nelle riviste di Amministrare la scuola e Dirigere la scuola.