Il datore di lavoro, in caso di violazione della disci­plina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia as­sunto i caratteri dell'abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, mentre, qualora nella condotta del lavoratore non ricorrano detti caratteri, l'impren­ditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell’obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'even­to, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 17 gennaio 2018, n. 1045

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