La materia del congedo parentale è attualmente disciplinata dall’art.32 del T.U. n.151/2001 e dalle successive modiche che sono state apportate dapprima dal d.lgs. n.80/2015, e da ultimo dal D.lgs n. 105/2022 e dalla legge n. 197/2022 legge di bilancio 2023. Il D.lgs n. 105/2022  all’articolo 2, comma 1, lettera c), ha rinominando il congedo di paternità di cui all’articolo 28 del T.U. “Congedo di paternità alternativo”. L'art.28, comma 1, del D.L.vo n.151/2001 stabilisce che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice quando:

  • sia rimasto vedovo con un neonato a carico;

  • deve accudire il figlio perché la moglie in seguito al parto è rimasta gravemente ammalata e quindi non è più in grado di prestare le necessarie cure al bambino;

  • in caso di abbandono;

  • in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

La durata dell'astensione obbligatoria è di tre mesi e decorre dal giorno della nascita del bambino. Il padre lavoratore per usufruire del relativo diritto deve presentare alla scuola di appartenenza apposita richiesta scritta e documentare l'avvenuto decesso della moglie, ovvero il certificato medico attestante la grave infermità della stessa e il certificato di nascita del figlio. In caso di abbandono produce una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000.

Durante il periodo di astensione obbligatoria al dipendente con contratto a tempo indeterminato spetta l'intero trattamento economico in godimento, ivi compreso il trattamento accessorio fisso e continuativo che compete nei casi di assenza per malattia superiori a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-operatorio, secondo la disciplina prevista dall'art.17, comma 8, del CCNL 24/7/2007. Compete, quindi l'indennità di amministrazione, il compenso professionale docenti, il compenso individuale accessorio, con la esclusione delle sole indennità che presuppongono la effettiva prestazione del servizio ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario.

Analogo trattamento compete al dipendente a tempo determinato per effetto dell'estensione operata dall'art.12 del CCNL 2007. Questo periodo di assenza dal lavoro ai sensi dell'art. 16 del T.U. n.151/2001 deve essere computato nell'anzianità di servizio ed è valido a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alle ferie alle giornate di riposo e alla 13ª mensilità. Detta assenza non è computata ai fini del superamento del periodo di prova con la sola eccezione del personale docente per il quale vengono considerati validi i primi trenta giorni di astensione obbligatoria. Nei confronti del padre lavoratore trova applicazione l'art.54 del T.U. n.151/2001 in cui si sancisce il divieto di licenziamento durante il periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento di un anno del bambino.

Secondo i chiarimenti forniti dall'INPS con la circolare n.8 del 17 gennaio 2003 il padre ha diritto al congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre in caso di  morte o grave infermità, di abbandono del figlio da parte della madre, di affidamento esclusivo del bambino al padre. Questo diritto al congedo di paternità, precisa l'INPS, spetta anche quando la madre è lavoratrice autonoma o non sia stata lavoratrice.