Si fa presente che per le scuole italiane all’estero, attesa la legge speciale di regolamentazione dell’esame di Stato presso tali istituzioni, non si applica la Legge n. 1/2007, per la parte relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinate.
Le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all’estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri.
L’art. 8 del Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508 stabilisce che le scuole italiane all’estero legalmente riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento.
I programmi d’insegnamento adottati in tali scuole sono diversi rispetto quelli adottati nelle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, è necessario in esse svolgere delle prove d’esame coerenti con i programmi stessi.
(1) Dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d’istruzione secondaria superiore, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i Dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili.