Il fatto

La madre e amministratrice di sostegno di un alunno autistico ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: documentazione medica. L'istanza è stata così motivata “… al fine di conoscere più dettagliatamente l'intero percorso didattico e formativo del proprio figlio, per la tutela dei diritti del medesimo, essendo fondamentali al fine di valutare il rispetto del diritto all'inclusione scolastica e del raggiungimento di conoscenze compatibili con il suo stato di disabilità nel corso dell'iter scolastico”.

Piani Educativi individuali dal Primo anno di frequenza ad oggi con relativi verbali;

relazioni dei docenti curricolari e di sostegno dal primo anno di frequenza ad oggi;

relazioni delle educatrici dal primo anno di frequenza ad oggi;

pagelle dal Primo anno di frequenza ad oggi;

verbali degli scrutini dal Primo anno di frequenza ad oggi;

verifiche e relative valutazioni dei docenti, dal Primo anno di frequenza ad oggi;

ogni altro documento inserito nel fascicolo scolastico dello studente.

Il dirigente ha negato l’accesso in quanto la documentazione richiesta: “riguarda processi valutativi o ancora in corso o, per gli anni dal primo al quinto, già completati e perfezionati e, peraltro, mai da Lei contestati, anche perché favorevolmente conclusisi con l'ammissione dello studente alla classe successiva”. Il diniego è avvenuto sulla base del seguente presupposto che “(...) non ricorre il presupposto della necessità per la difesa in giudizio, di cui all'art. 24, c. 7, dell'odierno ricorrente e la richiesta di accesso ad un numero indeterminato di pratiche amministrative afferisce, invece, ad un'indagine esplorativa alla ricerca di un ipotetico vizio procedurale e/o di comunicazione, preclusa da tale divieto”.

Un secondo diniego è stato così motivato ribadendo il carattere esplorativo dell'istanza con la precisazione che “l'intera documentazione scolastica, è riferita alla totalità degli anni di frequenza (i “piani educativi individuali”, le “relazioni dei docenti” e delle “educatrici”, i “verbali degli scrutini” nonché le “valutazioni dei docenti”), riguarda processi valutativi o ancora in corso o, per gli anni dal primo al quinto, già completati e perfezionati e, peraltro, mai considerati dalla madre, anche perché favorevolmente conclusisi con l'ammissione dello studente alla classe successiva. Pertanto non si comprende quale possa essere l'interesse diretto, concreto e attuale da tutelare mediante l'accesso generalizzato e massivo a tale copiosa documentazione”

Il successivo ricorso della madre è stato considerato fondato perché i documenti amministrativi devono essere a disposizione dei cittadini secondo il principio generale dell'attività amministrativa e inoltre sussiste il diritto di accesso con motivazione in quanto la richiedente, madre e amministratrice di sostegno del soggetto (quindi con titolo differenziato dal comune cittadino) a cui appartengono tali documenti sopra elencati, dichiara che potrebbero essere un valido supporto per l’ammissione ad un percorso didattico integrativo.

Secondo il tribunale amministrativo, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (come la ricorrente) hanno diritto a conoscere gli atti e i documenti della carriera scolastica del figlio, che ineriscono alla funzione e alla responsabilità genitoriale stessa, per cui la richiesta non necessita di una specifica motivazione, essendo funzionale all'obiettivo educativo di prendere contezza delle eventuali carenze nell'apprendimento e nel processo cognitivo del figlio. Peraltro la ricorrente, nella richiesta di accesso, aveva indicato una motivazione del tutto pertinente facendo riferimento alla “…tutela dei diritti del medesimo (figlio n.d.r.), essendo fondamentali al fine di valutare il rispetto del diritto all'inclusione scolastica e del raggiungimento di conoscenze compatibili con il suo stato di disabilità nel corso dell'iter scolastico”.

Inoltre, attesa la natura dei dati oggetto della richiesta di accesso è inevitabile ritenere che la necessità di acquisire le informazioni richieste sia stata dimostrata in relazione all'utilità che la richiedente potrebbe ricavare dalla conoscenza dei documenti richiesti, al fine di ottenere l'ammissione ad un percorso didattico integrativo, come accennato nello stesso ricorso.

Ne' poteva ritenersi che l'istanza di accesso abbia un intento esplorativo o comunque di controllo generalizzato dell'operato dell'istituto scolastico resistente, in violazione dell'art. 24, comma 3, della l. n. 241/1990. Nel caso di specie, la ricorrenteavev prospettato l'eventualità che le informazioni richieste contengano informazioni utili al fine di sostenere la predetta richiesta di prosecuzione del percorso didattico in favore del figlio.

Sulla base di quanto considerato sussistono elementi sufficienti ad individuare la titolarità in capo alla ricorrente di una posizione giuridica:

a) differenziata, in quanto diversa da quella del comune cittadino a conoscere genericamente l'attività svolta dai pubblici poteri;

b) giuridicamente tutelata, in quanto preordinata all'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato;

c) collegata alle informazioni richieste, atteso l'attività scolastica svolta dal figlio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha quindi definitivamente pronunciato l’approvazione sul ricorso e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio e concedendo l’accesso della ricorrente a tutti i documenti richiesti mediante visione ed estrazione di copia entro 15 giorni dalla sentenza.