Che cosa si può richiedere con l’accesso civico generalizzato?

RISPOSTA
Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell’amministrazione. Ciò significa:
·   che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
·   che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati edalle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
·   che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso.
La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:
·   che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero
·   che la richiesta consente all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.

Per quanto tempo documenti, informazioni e dati devono rimanere disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente”?

RISPOSTA

Secondo quanto previsto dall’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, documenti, informazioni e dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4 del medesimo decreto.
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui sopra, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”. Inoltre, i documenti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine indicato.

Esiste un numero massimo di documenti che il cittadino può richiedere con un’unica richiesta di accesso?

RISPOSTA


Non esiste un limite puramente quantitativo, basato sul numero di documenti richiesti dal cittadino. L’unica condizione da rispettare è che la richiesta sia ragionevole, cioè non pregiudichi in modo serio e immediato il buon funzionamento dell’amministrazione. Per valutare la ragionevolezza della richiesta occorre considerare: l’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti; le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale; la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare. Pertanto, non esiste un criterio puramente quantitativo che definisca l’irragionevolezza della richiesta.

Nel proprio sito web, in amministrazione trasparente, è possibile pubblicare “dati ulteriori” rispetto a quelli previsti dalla legge?

RISPOSTA

Certamente è possibile. le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza. Anzi, ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita dall’art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, i c.d. “dati ulteriori”. Essi devono essere indicati all’interno del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Ai fini dell’individuazione dei predetti dati è opportuno che l’amministrazione parta dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse e analizzi le richieste di accesso ai dati ai sensi della legge n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica dell’accessibilità totale.
I dati ulteriori possono anche consistere in elaborazioni di “secondo livello” di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche (a titolo esemplificativo: dati sulle tipologie di spesa e di entrata, sull’attività ispettiva, sul sistema della responsabilità disciplinare, dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento).
Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.

I dati ulteriori, come riportato nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013, possono essere pubblicati nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti – Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione “Amministrazione trasparente”.

Nel caso in cui la richiesta di accesso faccia riferimento a più dati o documenti, è necessario che la pubblica amministrazione fornisca tutti i dati o documenti?

RISPOSTA


L'informazione deve essere completa e comprendere tutti i dati richiesti. Soltanto nel caso in cui sia necessario proteggere gli interessi pubblici o privati indicati dalla legge, la richiesta può essere del tutto o in parte respinta. In ogni caso, è necessario che la pubblica amministrazione motivi l’omessa trasmissione di quella parte dei dati o documenti non forniti. Altrimenti, si tratta di un rifiuto parzialmente illegittimo.