Chiediamo se la prassi che hanno seguito numerosi Istituti di pubblicare su Albo Online gli interi elenchi degli elettori per le elezioni del CSPI sia sbagliata per violazione della privacy.
L'OM 234/2023 dice di pubblicare l'avviso di deposito degli elenchi presso la Segreteria.

Risposta

Andando alla lettura del comma 7 dell’art. 21 della citata circolare si legge “Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Nel caso della componente elettiva dei dirigenti scolastici, gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi dei dirigenti scolastici da parte dell’Ufficio scolastico regionale presso la segreteria della commissione elettorale delle sedi individuate presso cui i dirigenti scolastici possono votare. Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica”.

All’art. 22 poi è previsto che “Dell'invio dell'elenco definitivo degli elettori ai seggi le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede e/o sul sito della istituzione scolastica”.

Dunque all’albo/sito va soltanto pubblicata la comunicazione del deposito e dell’invio definitivo dell’elenco degli elettori ai seggi. Non vanno pubblicati gli elenchi che vanno depositati in segreteria, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Si richiede cortesemente l'elenco degli atti che vanno pubblicati a corredo di una decisione a contrarre per affidamento diretto di acquisto di un bene o servizi.

Detti atti possono essere pubblicati integralmente oppure alcuni dati devono essere schermati? Se sì quali?
Si ringrazia anticipatamente.

Risposta

A seguito dell’introduzione dell’art. 28 del nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/2023 è previsto l’invio unico dei dati da parte delle stazioni appaltanti all’Anac, sempre tramite piattaforma digitale, anche per ottemperare agli obblighi di trasparenza sulla sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” e per popolare i dati della banca dati dei contratti pubblici. In attuazione dell’art. 9bis del d.lgs. n. 33 del 2023 in tema di “Pubblicazione delle banche dati” e utilizzando la piattaforma unica della trasparenza presso l’ANAC, l’obiettivo che si intende raggiungere è quello di semplificare gli adempimenti riferiti alla trasparenza, i quali si intenderanno assolti con la trasmissione dei dati alla banca dati di ANAC. All’esito dell’invio dei dati potrà essere pubblicato, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il collegamento ipertestuale alla banca dati.

Quanto alla schermatura dati il Regolamento Anac sulla trasparenza nei contratti pubblici adottato ai sensi dell’art. 28 comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023 (delibera n. 264 del 20 giugno 2023) individua i documenti, i dati e le informazioni relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’articolo 28 del codice e dell’articolo 37 del decreto trasparenza.

Quanto ai dati da non inserire in termini di privacy si tratta di tutte le informazioni afferenti a dati sensibili e personali delle aziende e o delle persone delle aziende coinvolte (es. dati anagrafici e personali dell'amministratore delegato).

L’articolo 3 del provvedimento stabilisce in cosa si concretizzano gli obblighi di trasparenza per stazioni appaltanti/enti concedenti.

Viene stabilito che questi soggetti trasmettono tempestivamente alla BDNCP, così adempiendo a parte dei loro obblighi di trasparenza, le informazioni riguardanti:

a) programmazione

  • il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;

  • il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) progettazione e pubblicazione

  • gli avvisi di pre-informazione

  • i bandi e gli avvisi di gara

  • avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) affidamento

  • gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità

  • gli affidamenti diretti

d) esecuzione

  • La stipula e l’avvio del contratto

  • gli stati di avanzamento

  • i subappalti

  • le modifiche contrattuali e le proroghe

  • le sospensioni dell’esecuzione

  • gli accordi bonari

  • le istanze di recesso

  • la conclusione del contratto

  • il collaudo finale

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento ANAC adottato con Delibera n. 261/2023.

Altra parte degli obblighi di trasparenza, invece, si concretizzano con la pubblicazione da parte di stazioni appaltanti/enti concedenti, nella sezione “Amministrazione trasparente” dei loro siti istituzionali, di:

  • un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento ANAC adottato con Delibera n. 261/2023. Tale collegamento assicura la trasparenza di tutti i documenti di ogni procedura contrattuale, dai primi all’esecuzione
  • documenti, dati e informazioni che non devono essere trasmessi alla BDNCP e che sono individuati nell’Allegato1 del provvedimento in questione.
L’articolo 5 del provvedimento disciplina la durata della pubblicazione

I documenti, i dati e le informazioni sottostanti agli obblighi di trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell’ente concedente per un periodo almeno di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno  successivo  a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque  fino  a che i documenti pubblicati producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,  comma  2,  e 15, comma 4 del decreto trasparenza. Decorsi detti termini, i  relativi  dati  e  documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5 del decreto trasparenza.

Gli articoli 6 e 7 del provvedimento si occupano di alcune specificazioni su accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato

Per accesso civico semplice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto trasparenza, si intende che gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti comportano il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni dei quali sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP o in “Amministrazione trasparente”.

L’articolo 6 del provvedimento specifica che nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP, la richiesta di accesso civico semplice è presentata in prima battuta al RPCT della stazione appaltante/ente concedente al fine di verificare se tale omissione sia imputabile ai soggetti della stazione appaltante/ente concedente tenuti alla trasmissione dei dati alla BDNCP.

Ove sia appurato che la stazione appaltante/ente concedente abbia effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP, la richiesta di accesso civico semplice è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

Ovviamente, nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante/ente concedente non v’è da chiedersi a chi rivolgere la richiesta di accesso civico semplice!

Per accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, si intende che, allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di   controllo   sul perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull’utilizzo  delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel  rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.

L’articolo 7 del provvedimento specifica che alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l’ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili i documenti, i dati e le informazioni al fine di soddisfare – in conformità all’art. 35 del codice degli appalti- eventuali istanze di accesso civico generalizzato.

L’articolo 8 del provvedimento, infine, disciplina le sanzioni e le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi di trasparenza in capo a stazioni appaltanti/enti concedenti

Per i documenti, dati, e informazioni da trasmettere alla BDNCP o da pubblicare solamente in “Amministrazione trasparente”, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nei propri Piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, i soggetti responsabili cui spetta trasmetterli e/o pubblicarli.

  • In caso di inadempimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP si applicano le sanzioni indicate nel provvedimento ANAC adottato con Delibera n. 261/2023;

  • In caso di inadempimento, anche parziale, della pubblicazione dei dati in “Amministrazione trasparente” si applicano gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza ai fini dell’individuazione delle responsabilità.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 28 D.lgs. n. 36 del 2023 (Trasparenza dei contratti pubblici)

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo.

Art. 37. D.lgs. n. 33 del 2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.».

Art. 9-bis D.lgs. n. 33 del 2013 (Pubblicazione delle banche dati)

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

Buongiorno, la famiglia di un ragazzo con DSA chiede che il figlio possa registrare le lezioni per poterle rielaborare con più agio a casa, come suggerito dal neuropsichiatra, modificando il pdp. Al riguardo non c'è nulla nel regolamento d'istituto. Ricordo che il vademecum scuola del Garante non poneva ostacoli alla registrazione, fatta per uso strettamente personale. Ora però ho visto una sentenza della Cassazione, che rigetta il ricorso di un docente che registrava le sue lezioni, affermando che tale registrazione comporta una violazione della privacy degli alunni presenti in classe (che intervengono, parlano ecc).
Cosa mi suggerite di fare rispetto alla specifica richiesta, anche tenendo conto che in presenza di dsa la registrazione rappresenta effettivamente una buon strumento compensativo. Come si può procedere? Informo le altre famiglie? E se qualcuno si oppone? E si allarga la platea di chi vuole registrare?

Risposta

Come riportato nel vademecum sulla scuola dal Garante Privacy, la registrazione della lezione per finalità strettamente personali secondo la finalità dello strumento compensativo è certamente lecita. Preliminarmente, Le consigliamo di redigere un’informativa privacy e un allegato al regolamento d’istituto ad hoc per regolare tale fattispecie. Di seguito vediamo di argomentare per chiarire la questione.

Come delineato sin dalla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 le pubbliche amministrazioni, e quindi le scuole, non devono adottare il consenso dagli interessati (genitori, alunni, insegnanti, ecc..) come presupposto per trattare i dati personali, perché devono agire sulla base di una norma di legge o di regolamento che prevede la finalità per cui esso è svolto (secondo l’art. 2-ter del Codice Privacy così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).

Così ad esempio sulla base del DPCM 4 marzo 2020 le scuole adottavano strumenti informatici per svolgere la DAD e quindi venivano redatte le informative privacy rivolte alle famiglie sul trattamento dei dati personali nella didattica a distanza. Tra l’altro in molti casi le informative privacy sulla DAD contemplavano la possibilità di adottare i suddetti strumenti informatici per costituire – anche successivamente al superamento della fase emergenziale – l’avvio di metodologie didattiche online da affiancare a quelle consuete. Nell’informativa pertanto deve essere prevista, quale norma che funge da base giuridica del trattamento dati personali, l’art. 5 della legge n. 170 del 2010 sulle “Misure educative e didattiche di supporto” che al comma 2 prevede appunto che “Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: […] b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere”.  

Per quanto riguarda la sentenza della Cassazione da Lei riportata (ossia Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.14270), si tratta di una controversia non particolarmente aderente alla questione da lei sollevata perché differiscono alcuni presupposti fattuali decisivi: 1) la vicenda è accaduta nel 2010 quindi ben otto anni prima dell’entrata in vigore della riforma sulla privacy, questo è un po' un male comune del nostro sistema giuridico, che non consente di prendere sempre come riferimento le pronunce della Cassazione perché intervengono su giudizi instaurati anche un decennio prima… e magari sono intervenute più riforme sul tema trattato. E la Cassazione nonostante il suo ruolo nomofilattico dirime la controversia ratione temporis;

2) l’azione non era posta in essere da parte della scuola, ma dal singolo insegnante, quindi il criterio dirimente non atteneva alla legittimità del trattamento dei dati personali, quanto alla qualificazione del dato registrato - ossia le voci degli alunni - quale personale o meno, e quindi se tale comportamento dell’insegnante fosse o meno censurabile sotto la lente del Codice della Privacy, e così è stato perché la registrazione della voce consentiva di identificare le persone interessate, gli studenti. Quindi, sempre per comprendere al meglio la diversa lente sotto il quale occorre agire in ambito di privacy a scuola, non era supportata da alcuna previsione normativa l’iniziativa dell’insegnante. Semmai tale sentenza dipana ogni dubbio, caso mai vi fosse, circa la rilevanza della questione prospettata nel nostro caso in ambito di privacy, infatti la voce degli altri studenti e degli insegnanti deve essere certamente considerata come dato personale, e da tale considerazione promana l’interezza degli accorgimenti che devono essere adottati.

Questa è la prospettazione del caso che consente di affermare che l’iniziativa è certamente perseguibile. A parere di chi scrive anzi è un dovere piuttosto che una possibilità. Suggeriamo pertanto a livello interlocutorio di farlo presente al Consiglio di classe e successivamente comunicarlo alla famiglia dell’alunno, tenendo sempre ben presente l’uso strettamente personale della registrazione che deve essere fatto dall’alunno e dalla sua famiglia.

Quanto ai due documenti che certamente occorrono in tal senso, quali l’informativa privacy e la sezione ad hoc del regolamento interno d’istituto ce ne possiamo occupare noi certamente. La redazione richiederà qualche giorno in più di lavoro essendo documenti complessi e le trasmetteremo appena pronti.

Rimaniamo come sempre a disposizione per ogni chiarimento ed eventualità,

Un cordiale saluto.

Euroedizioni

Premesso che nei giorni scorsi un genitore ha informalmente richiesto di sapere se esistessero persone delegate dall’altro genitore al ritiro della figlia (i genitori per quanto è dato di sapere non sono sposati e probabilmente ci deve essere una causa in corso per il mantenimento e/o l’affidamento ed entrambi hanno delegato vari parenti al ritiro).
In tal caso, in base alla giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che, a seguito di formale e motivata richiesta di accesso, prevalga il diritto alla trasparenza su quello alla riservatezza.
Pertanto si chiede conferma che
a) anche in caso di opposizione della controinteressata (che verrà informata della richiesta) la scuola possa accogliere il diritto di ostensione;
b) premesso che il richiedente potrebbe limitarsi a chiedere semplicemente di visionare gli atti, si chiede se, in presenza di una richiesta specifica, la scuola debba eventualmente anche comunicare i nominativi dei delegati o limitarsi a confermare la presenza di persone autorizzate al ritiro della bambina;
c) se i delegati possano anch’essi essere considerati controinteressati.

Distinti saluti

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito che si riscontra  si concorda che nella fattispecie prospettata  la trasparenza prevale sulla riservatezza per le ragioni di seguito evidenziate.

Nel caso in questione l'istanza di accesso può qualificarsi quale istanza di accesso documentale ex art. 22 della Legge 241 del 1990 o quale istanza di accesso civico ex art. art. 5, comma 5, del D.Lgs 33/2013, quanto pare di capire che si tratta di informazioni più che di documenti. Supponiamo che l'esercizio del diritto di accesso sia documentale, in quanto l'istante è altamente qualificato (genitore dell'alunno) e non avrebbe alcun interesse ad esercitare una mera istanza di accesso civico che peraltro si scontrerebbe con l'interesse dei soggetti controinteressati a tutelare il proprio diritto alla riservatezza. Dunque le risposte ai quesiti appena inviati suppongono che il genitore trasmetta un'istanza motivata ai sensi dell'art. 22 Legge 241 del 1990.

Riteniamo legittimo accordare comunque l'accesso anche in caso di opposizione dei controinteressati.

Più nel dettaglio ricordiamo che in base all'art. 155, II comma c.c. entrambi i genitori in quanto tali, insieme o separatamente hanno il diritto di acquisire le informazioni relative alla carriera scolastica del figlio cosi come tutte le altre notizie risultanti da eventuali processi verbali relativi a colloqui /incontri che lo riguardano.

Spetta poi al Dirigente scolastico, valutare di volta in volta e per ogni singolo caso, anche sulla base degli atti in proprio possesso, l’esistenza o meno di presupposti preclusivi dell’ostensione documentale formulata da parte di uno dei genitori separati.

Nel caso di specie, alla luce della specifica richiesta per iscritto di uno dei due genitori dovrà attivare il contraddittorio procedimentale (previsto tanto dall’art. 3 del DPR n. 184/2006, regolamento attuativo della Legge n. 241/1990, quanto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs 33/2013) nei confronti dell'altro genitore (in quanto controinteressato). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione potrà essere presentata una motivata opposizione. Decorso tale termine, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso (art. 3 DPR 184/2006).
Ricordiamo che il Miur con circolare n. 5336/2015 ha richiamato tutte le istituzioni scolastiche a voler incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non allocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi genitori l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastica ed extra scolastiche previste dal POF, prevedendo nello specifico alcune “azioni amministrative” che le scuole possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio della bigenitorialità a cui ogni figlio minore ha diritto. Dunque, ad entrambi i genitori in quanto tali, insieme o separatamente( anche a quello non affidatario) spetta il diritto di acquisire le informazioni relative alla carriera scolastica del figlio cosi come delle sue uscite da scuola.
In conclusione

Certamente il diritto di ostensione nel caso in questione consiste proprio nel venire a conoscenza di quali siano queste persone incaricate di prendere il proprio figlio fuori da scuola. il genitore ha il diritto7doverse come sopra chiarito verso il proprio figlio.
Sono anche loro controinteressati e il contraddittorio procedimentale andrà attivato anche nei loro confronti.

Se l'istanza di accesso è motivata secondo "ragioni di giustizia" ossia informarsi per accertarsi che le condizioni di accompagnamento siano rispettate secondo quanto prescritto dal giudice, allora tali ragioni si riterranno prevalenti rispetto a quelle di riservatezza di tali soggetti controinteressati.

In caso di separazione, il coniuge non affidatario può chiedere notizie sull'andamento scolastico del figlio

Correlato all'esercizio per la tutela dei dati personali, vi è l'altra problematica, di chi sia  legittimato in ambito scolastico ad esercitare il diritto di accesso, nell'ipotesi in cui il coniuge separato (o divorziato) non affidatario del minore (o comunque portatore di interessi in conflitto con l'altro genitore), richieda l'accesso ai dati personali del figlio, detenuti dall'istituto scolastico che frequenta, al fine di utilizzarli in ambito giudiziario per precostituirsi prove nei confronti dell'altro genitore o per ottenere migliori condizioni di affidamento.

Per risolvere tale questione dovranno essere comparati i diritti del coniuge o genitore richiedente, rappresentati dall'interesse ad agire per ottenere un provvedimento a lui favorevole e che collimano parzialmente con quelli del figlio minore a cui deve essere sempre garantito un adeguato sviluppo educativo (il cui onere di vigilanza spetta ad entrambi i coniugi), con quelli di riservatezza del minore sanciti dall'alt. 2 comma 2 del D.P.R. n. 249/88, nonché infine con quelli del coniuge o genitore non richiedente.

Indubbiamente, il coniuge che voglia accedere ai dati personali di natura scolastica del figlio, onde verificare l'adempimento di tutti gli oneri derivanti ad esempio dall'art. 155 cod. civ. al coniuge affidatario, esercita un diritto a lui direttamente derivante dall'ultimo comma dello stesso art. 155 c.c..  Tale azione è anche posta a tutela dello stesso sviluppo della prole che, ai sensi dell'art. 147 c.c., deve essere garantita dai coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; pertanto, ove vi fosse uno scarso od un pessimo rendimento scolastico, la conoscenza di tale dato personale per il coniuge non affidatario potrebbe consentire di attivare quelle procedure di modifica del regime di affidamento poste in primo luogo a tutela della prole. In altre parole, nel caso ora prospettato, il coniuge non affidatario, nel richiedere l'accesso ai dati personali del figlio in ambito scolastico, verrebbe ad esercitare un diritto superiore, o quantomeno pari, a quello di tutela della riservatezza degli stessi dati, formulando una richiesta più che legittima.

L'amministrazione prima di consentire l'accesso civico, deve individuare se esistono soggetti controinteressati, in tal caso, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, al fine di consentire ai controinteressati  di  presentare eventuale motivata opposizione, entro il termine di dieci giorni, decorso il quale, l'amministrazione decide sulla richiesta, dopo aver accertato la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'accesso civico non può essere negato qualora risulti possibile da parte dell'amministrazione  fare ricorso al potere di differimento.

L'accesso civico può essere rifiutato da parte della pubblica amministrazione solo nel caso si renda necessario tutelare uno dei seguenti interessi pubblici specificati dall' art.5bis D.L.vo n.33/2013:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico può essere altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Infine, l'accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli previsti dall'art.24, comma 1, della legge n.241/1990.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine dei previsti 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito per la protezione di dati personali il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Tale quesito attiene alla problematica sorta nelle scorse settimane riguardante le numerose richieste di accesso civico avanzate a tutte le scuole italiane da Monitora PA. Le criticità emerse dalla gestione di tale evenienza sono dovute alle sempre più palesi carenze del personale delle segreterie scolastiche, non adeguato e pronto per far fronte alle sempre maggiori complessità burocratiche. Pertanto, oltre ai soliti moniti riguardanti la formazione del personale di segreteria riguardo anche le procedure amministrative (tra i quali spicca certamente per complessità quella legata alla trasparenza e alla privacy), ricordiamo alcuni aspetti basilari per trattare la questione legata alle richiesto di accesso civico generalizzato.

In questo vademecum riepilogativo per la gestione di istanze di accesso civico, anche quando massicce possiamo così ricordare:

  • Programmare frequenti riunioni con il DPO. Si ricorda che il DPO ai sensi dell'art. 38 Regolamento (UE) 2016/679 riveste un ruolo di centrale importanza nell'organizzazione del titolare del trattamento dati, quindi dell'istituzione scolastica. è il soggetto che in piena indipendenza deve monitorare ogni trattamento nell'ambito della sua competenza e quindi deve "informare e fornire consuelenza al titolare ed al responsabile (esterno) nonchè ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi prescritti" (Art. 39 par. 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 così come "sorvegliare le attribuzioni delle responsabilità, le attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal titolare e dal responsabile del trattamento". Si ricorda inoltre che il soggetto individuato quale DPO non deve trovarsi in una posizione che potrebbe consentirgli di esercitare tale potere ed inoltre che tale figura è esente da responsabilità per l'inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati, per i quali risponde il titolare del trattamento. L'irresponsabilità è strettamente collegata all'assenza di istruzioni impartite dal soggetto titolare, nel senso che questa figura consulenziale non deve essere "influenzata" dal titolare.
  • Predisporre nell'ambito delle attività di aggiornamento e formazione del proprio personale di segreteria incontri sulla tematica "Trasparenza e Istanze di accesso (sia civico che documentale)". A livello organizzativo può risultare confacente definire il DSGA, o un altro membro del personale di segreteria con qualifiche e competenze idonee, quale soggetto designato alla gestione delle istanze di accesso civico e documentale ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 101/2018. Infatti la pubblica amministrazione può redigere delle specifiche deleghe singole per tipologie di trattamento al fine di dare meglio seguito agli adempimenti organizzativi interni alla struttura dei titolari del trattamento che possono conferire autorizzazioni/istruzioni privacy alle figure organizzative di vario livello. Nel momento in cui il designato viene identificato sulla base di uno specifico atto di attribuzione, egli dà seguito agli adempimenti organizzativi, tra cui quello di svolgere l'istruttoria nel procedimento amministrativo legato alla gestione delle istanze di accesso, procedimento di cui il responsabile rimane sempre il dirigente scolastico.
  •  Per quanto riguarda la richiesta di accesso civico generalizzato riguardante alcuni contratti. Sulla richiesta di copia del Contratto sottoscritto con: Posta elettronica istituzionale: la softwarehouse è scelta a livello Ministeriale (Outlook), quindi il contratto è a livello di Ministero della Pubblica Istruzione, motivo per cui non può essere prodotto in quanto sottoscritto da soggetto terzo; b. Piattaforma ex DAD/DDI (Google Workspace for Edu, MS Office 365 o altri): il contratto dovrebbe essere presente nel profilo personale dell'amministratore, si consiglia di ricercare il documento; c. softwarehouse che fornisce il Registro elettronico: il relativo contratto è già pubblicato in amministrazione trasparente (dato da verificare), per cui dovrebbe essere accessibile senza necessità di trasmissione del documento