L’ampliamento della possibilità di effettuare ricerche con modalità telematiche ad ulteriori controversie — in materie particolarmente rilevanti e delicate quali sono certamente le procedure fallimentari o comunque concorsuali, i rapporti familiari e la gestione di patrimoni altrui — deve essere interpretato alla luce della lettera e dalla ratio delle disposizioni di cui agli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a mente delle quali si deve inferire, in primo luogo, che la ricerca è finalizzata ad ampliare i poteri istruttori del Giudice ordinario anche riguardo a tali nuove controversie;

in secondo luogo, che l’accesso ai dati ricavabili da ricerche effettuate con modalità telematiche (tra le quali è inclusa certamente anche la ricerca telematica da effettuarsi presso il Settore Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria), da parte dei contendenti della controversia civile sottostante, necessita di previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, e ciò sia nell’ipotesi originaria di pendenza di un procedimento esecutivo di pignoramento, sia in riferimento alle nuove cause (tra le quali vi sono quelle in materia di famiglia) certe destinatarie dell’ampliamento dei poteri istruttori del Giudice ordinario voluto dal Legislatore;

in terzo luogo, che la scelta di subordinare la possibilità di ricerca telematica da parte dei soggetti, direttamente interessati in tali nuove controversie, alla previa autorizzazione del Presidente del Tribunale risulta, oltre che del tutto coerente con quanto originariamente previsto per il procedimento di pignoramento, anche del tutto ragionevole, tenuto conto, da un lato, dell’indiscussa autorevolezza, imparzialità e cognizione di causa dell’Organo autorizzante e, dall’altro lato, della particolare importanza e delicatezza delle controversie in dette materie (e, in particolare, di quelle in materia dì famiglia) che impongono una più attenta tutela di tutte le posizioni in esse coinvolte;esigenza, questa, che mal si concilierebbe con la possibilità di utilizzo indiscriminato delle suddette banche dati telematiche da parte dei contendenti della lite sottostante;

in quarto luogo, quale ulteriore conseguenza delle precedenti considerazioni, che, stante l accertata necessità di previa autorizzazione delle suddette ricerche con modalità telematica nell'ambito del processo civile pendente relativamente ad una delle riferite tipologie di controversie, tale autorizzazione deve necessariamente essere richiesta anche nel caso in cui gli stessi diretti interessati intendano agire esternamente alla causa civile che li vede coinvolti, avvalendosi dell’istituto dell’accesso di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 ed eventualmente dell’azione ex art. 116 cod. proc. amm. per ottenere l’ostensione di documenti contenuti in una banca dati telematica perché, diversamente opinando, si perverrebbe all’illogica conclusione (certamente non voluta dal Legislatore) che la nuova disciplina autorizzatoria della ricerca con modalità telematiche sia, di fatto, inutiliter data, in concreto ben potendo le parti in causa in quelle controversie, aggirare l’ostacolo dell’autorizzazione presentando direttamente istanza di accesso alla com­petente Agenzia delle Entrate.

Tar Emilia Romagna n.64, sez. I,, 2 febbraio 2017

La generale disciplina in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 non limita l’ambito oggettuale amministrativa ai soli provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo (oggetto possibile di domande ostensione)". L’articolo 22, comma 1, lettera d) della l. 241 del 1990, secondo cui per ‘documento amministrativo’ si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. E’ evidente - conclude il Collegio - che la richiamata disposizione non suffraghi in alcun modo l’interpretazione – condivisa dai primi Giudici - secondo cui l’oggetto possibile del diritto di accesso sarebbe rappresentato dalle sole determinazioni conclusive, con esclusione degli atti endoprocedimentali.

Consiglio di Stato, sez V, del 13 settembre 2016 n. 3856

Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Miur. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle «prove differenziate» sostenute, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Comunicazioni scuola-famiglia. Nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).

Il documento integrale del Garante è reperibile all'indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy.

Ci si chiede se in caso di delega per prelevare il minore a scuola, sia necessario fornire copia della carta d'identità del delegante e del delegato. Il Garante della privacy risponde che è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare tale modalità, assicurando l'identificabilità dei soggetti coinvolti e la protezione dei dati (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.

Il documento integrale del Garante è reperibile all'indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy.

La conoscenza dei dati degli allievi disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato.

Il documento integrale del Garante è reperibile all'indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy.