joomla share module

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di formazione risponde dell’infortunio dovuto alla negligenza del lavoratore, perché l’imprudenza è conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempimento formativo.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione sez penale con la sentenza n. 2694/2026 che attribuisce la responsabilità del grave infortunio al datore di lavoro per mancata formazione, affidamento di attività a soggetti non competenti e omessa valutazione dei rischi da carichi sospesi.

La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale, salvo abnormità.

In presenza di più garanti, ciascuno risponde integralmente dell’obbligo di tutela, configurandosi concorso di cause ex art. 41 c.p.

L’imprudenza del lavoratore è ritenuta prevedibile e causalmente collegata all’inadempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro

Nella fattispecie un lavoratore, su indicazione di un socio dell’azienda, sale su un trabattello per sistemare delle casse acustiche sospese al soffitto di una tensostruttura perché “non adeguatamente fissate”. Da terra, un altro operaio sposta il trabattello. In questa operazione il trabattello urta una cassa che si sgancia e cade, colpendo il lavoratore che rimane a terra svenuto con lesioni gravi.

Nel caso in questione la Suprema Corte addebitata la colpa del grave infortunio al datore di lavoro. In particolare, per due motivi:

  • affidamento della manutenzione di un impianto “risultato non a norma” a soggetti privi di competenza e formazione specifica;
  • mancata valutazione dei rischi legati alla presenza di carichi sospesi.

La Corte richiama il principio per cui, se più soggetti sono titolari di posizioni di garanzia, ciascuno è destinatario integrale dell’obbligo di tutela; l’omissione della cautela è imputabile a ogni singolo obbligato. E quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone, il nesso causale non “salta” perché un altro garante non è intervenuto: si configura concorso di cause ex art. 41, co. 1, c.p.

Riguardo la condotta imprudente del lavoratore, eccepita dal datore,  che se sussistente avrebbe determinato l’interruzione del nesso causale  la Cassazione ribadisce un criterio fondamentale: la condotta del lavoratore può escludere il nesso causale solo se è abnorme, cioè: esorbita dalle mansioni affidate, oppure, attiva un rischio eccentrico/esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal garante.

Nel caso di specie il lavoratore stava svolgendo i compiti assegnati e non vi era imprevedibilità/eccezionalità del rischio tale da spezzare la causalità. In più, la Corte chiarisce: l’obbligo di garanzia non viene meno di fronte a comportamenti negligenti del lavoratore (es. mancato uso del casco), perché il sistema prevenzionistico tiene conto anche dell’ordinaria occorrenza di tali condotte.

La Cassazione sottolinea che tra gli obblighi violati c’è proprio quello di mancata formazione, direttamente correlato alla condotta imprudente evocata come “abnorme”. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione/formazione risponde (colpa specifica) dell’infortunio dovuto alla negligenza del lavoratore, perché l’imprudenza è conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempimento formativo

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account