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Il 7 luglio 2026 è entrata in vigore la Legge 9 giugno 2026, n. 104 che introduce il consenso informato preventivo delle famiglie per tutte le attività extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa che riguardino temi legati alla sfera sessuale.

Questa nuova legge costituita da solo tre articoli è destinata a incidere in modo diretto sull'organizzazione delle attività didattiche e sul rapporto tra scuola e genitori, introducendo regole differenziate in base all'età degli studenti.

Il primo articolo di questa legge stabilisce che le scuole secondarie di primo e secondo grado — medie e superiori — sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori (o degli studenti stessi se maggiorenni) prima di avviare qualsiasi attività o progetto su sessualità e affettività che esca dal programma curricolare obbligatorio.

Il consenso va richiesto almeno sette giorni prima dell’attività, mettendo a disposizione delle famiglie tutto il materiale didattico che si intende utilizzare. La richiesta deve specificare finalità, obiettivi, contenuti, argomenti e modalità di svolgimento, oltre all’eventuale presenza di esperti esterni o associazioni coinvolte.

La legge prevede che gli studenti si astengano dalla frequenza dell’attività in questione. La scuola è comunque tenuta a garantire, attraverso i propri strumenti di flessibilità didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comprese nel Piano triennale dell’offerta formativa. Queste alternative devono essere comunicate alle famiglie contestualmente alla richiesta di consenso.

Il secondo articolo della legge disciplina il coinvolgimento di soggetti esterni — esperti, enti o associazioni — nelle attività scolastiche. La loro presenza è subordinata alla deliberazione del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto.

Il collegio docenti deve definire criteri di selezione basati sulla comparazione e valutazione dei titoli, della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell’adeguatezza all’età degli studenti. Nella valutazione complessiva troveranno spazio, ad esempio, i titoli e l'esperienza scientifica o accademica dei soggetti esterni, la coerenza con le finalità educative della scuola, come pure l'età e il grado di maturazione degli studenti.

Gli adempimenti per le scuole

Le istituzioni scolastiche sono chiamate a un lavoro organizzativo non indifferente: aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità, predisporre la modulistica per le comunicazioni alle famiglie, pianificare le attività alternative per chi non aderisce, definire i criteri per la selezione degli esperti esterni.

Di conseguenza le scuole secondarie di primo e secondo grado per dare pratica applicazione a queste nuove disposizioni dovranno:

  • comunicare alle famiglie il contenuto del progetto formativo;
  • indicare obiettivi educativi e modalità di svolgimento;
  • rendere disponibili i materiali didattici almeno sette giorni prima dell'attività;
  • specificare eventuali soggetti esterni (associazioni, enti o professionisti esperti) coinvolti.

Soltanto dopo questa informativa dettagliata, i genitori potranno esprimere il proprio consenso o diniego. Chi non autorizzerà la partecipazione vedrà comunque garantito, per gli studenti, un percorso alternativo previsto all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), sul modello di quanto già avviene per l'insegnamento della religione cattolica.

Il divieto per gli allievi di infanzia e primaria

La legge esclude in ogni caso le attività didattiche e progettuali su temi attinenti alla sessualità per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Restano ferme le Indicazioni nazionali, che per questi gradi di scuola prevedono solo contenuti di base come anatomia, differenze biologiche e funzioni riproduttive.

Al contempo, nel programma scolastico potranno trovare spazio i temi dell'educazione civica su rispetto, non discriminazione, empatia e relazioni tra persone, ma senza trattazioni specifiche sulla sessualità. Perciò non tutte le attività educative sui temi delle relazioni rientreranno nel nuovo sistema di autorizzazione, ma anzi alcune saranno parte integrante dei programmi curriculari.

LEGGE 9 giugno 2026, n. 104  - Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.

Art. 1

1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso

informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni,

per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi

attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale

consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del

materiale didattico che intendono utilizzare per le   attività

medesime, secondo le disposizioni del   presente   articolo.   Le

corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,

alle disposizioni del primo periodo.

2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente

previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino

temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso

informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o   degli

studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per

opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare

per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve

essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data

prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso

esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i

contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle

attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di

esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario

titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di

enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel

rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che, in

caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli

studenti si astengono dalla frequenza.

3. La partecipazione alle attività relative   all'ampliamento

dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale

dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della

sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma

scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le

modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle

attività di cui al presente comma,   l'istituzione   scolastica

garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di

autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività

formative alternative, comunque comprese   nel   Piano   triennale

dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica comunica ai genitori

o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative

alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma   2,

contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle

attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.

4. È garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento

delle attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o

studenti di minore età.

5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali

adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola

dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le

attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale

attività aventi ad oggetto temi   attinenti   all'ambito   della

sessualità.

Art. 2        Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti        esterni nello svolgimento delle attività scolastiche  1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento diattività formative curricolari ed extracurricolari è subordinatoalla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione delconsiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esternidi cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criterisulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazionedei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica oaccademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché   dellacoerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello dimaturazione e all'età degli studenti.Art. 3                  Clausola di invarianza finanziaria  1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazionedegli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vigente.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.

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