Il 14 maggio 2026 si è aperta la prima udienza della class action inibitoria promossa dal Moige contro Meta e TikTok davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano. Un procedimento che, nonostante alcuni titoli di stampa enfatici, non si propone di ottenere risarcimenti, ma di obbligare le piattaforme a modificare i propri prodotti. L'analisi dello strumento giuridico utilizzato, delle richieste avanzate, e dei profili che la stampa ha trascurato.

Il 14 maggio 2026 si è celebrata la prima udienza, presso la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, del procedimento R.G. n. 29994/2025, azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, promossa dal Movimento Italiano Genitori (Moige), assistito dallo studio legale torinese Ambrosio & Commodo, insieme a un gruppo di famiglie, nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited (società del gruppo Meta che eroga in Europa i servizi di Facebook e Instagram) e di TikTok Technology Limited.

Il ricorso era stato depositato nel luglio 2025 ed era già stato oggetto di un rinvio chiesto dalle resistenti per il febbraio 2026. Un ulteriore tentativo di rinvio è stato respinto dal collegio appena due giorni prima della prima udienza. La causa è ora in fase istruttoria, e il giudice fisserà nelle prossime settimane il calendario delle udienze successive. La narrazione mediatica ha definito questa iniziativa come la prima class action europea a tutela dei minori contro le piattaforme social: una definizione corretta nei termini, fermo restando che il termine "class action" in lingua italiana è impreciso (corrisponde, nello specifico, all'azione inibitoria collettiva).

Il primo punto da chiarire è la natura giuridica del procedimento. L'art. 840-sexiesdecies c.p.c. è stato introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, e disciplina l'azione inibitoria collettiva, uno strumento processuale entrato in vigore il 19 maggio 2021 che ha sostituito  assorbendola  la disciplina previgente contenuta nell'art. 140 del Codice del consumo.

Si tratta di un'azione esclusivamente di condanna a un facere o a un non facere: il giudice, se la accoglie, ordina alla parte resistente la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti. Non si tratta dunque di un'azione risarcitoria: dall'esito favorevole dell'inibitoria non possono derivare direttamente indennizzi monetari, ma solo l'obbligo per le piattaforme di modificare i propri prodotti o comportamenti.

La legittimazione attiva ad agire è stata significativamente ampliata rispetto al regime previgente. Mentre l'art. 140 cod. cons. riservava la titolarità dell'azione alle sole associazioni dei consumatori iscritte ad apposito albo ministeriale, il nuovo art. 840-sexiesdecies riconosce la legittimazione a "chiunque abbia interesse". formula latissima, che ricomprende sia singoli individui sia associazioni con finalità statutaria coerente, qualora iscritte nell'elenco di cui all'art. 840-bis. La competenza è del tribunale delle imprese del luogo in cui ha sede il convenuto: di qui la scelta di Milano, in considerazione delle sedi italiane delle resistenti.

Un dato tecnico-processuale che merita attenzione: l'effettività dell'inibitoria è presidiata dalla possibilità per il giudice di applicare le astreintes ex art. 614-bis c.p.c. penalità di mora  "anche fuori dei casi ivi previsti". Una formulazione che, per la dottrina più attenta, autorizza l'irrogazione di astreintes senza tetto massimo e senza previo vaglio di non manifesta iniquità, a deroga del regime ordinario. Si tratta di uno strumento di forte deterrenza, particolarmente significativo nei confronti di società di dimensioni internazionali.

Il nodo della soglia dei 14 anni

La prima richiesta ovvero la verifica dell'età  incrocia una questione su cui la confusione è particolarmente diffusa. La legge italiana fissa a 14 anni la soglia per il consenso al trattamento dei propri dati personali nei servizi della società dell'informazione (art. 2 quinquies D.Lgs. 196/2003, in attuazione dell'art. 8 del GDPR, che lascia agli Stati membri la facoltà di fissare la soglia tra i 13 e i 16 anni). Va però precisato che tale soglia non equivale ad un divieto di accesso ai social, ma a un divieto di trattamento dei dati personali del minore senza il consenso del titolare della responsabilità genitoriale. La differenza è sostanziale, perché incide sulla configurazione tecnica dei sistemi di age verification che le piattaforme dovrebbero adottare.

Il Moige stima, con dati che andranno sottoposti al vaglio istruttorio che circa 3,5 milioni di minori italiani tra i 7 e i 14 anni siano attivi sulle piattaforme di Meta e TikTok con dati non verificati o falsi. Se il dato è confermato, costituisce la prova di un'inefficacia sistemica dei meccanismi di age verification attualmente adottati dalle piattaforme e che si fondano sulla mera autodichiarazione dell'utente.

La seconda richiesta ovvero l'eliminazione dei meccanismi che creano dipendenza è quella su cui si gioca la partita giuridicamente più delicata. Le piattaforme, qui, contestano radicalmente il presupposto: scroll infinito, notifiche persistenti e raccomandazione algoritmica sono, secondo le società resistenti, funzionalità neutre del prodotto. I ricorrenti, al contrario, sostengono che si tratti di elementi di design deliberatamente progettati per indurre dipendenza, scientificamente documentati come tali, e ricondicibili a un difetto strutturale del prodotto offerto ai minori.

Sul piano del fondamento normativo, il riferimento più solido è costituito dagli obblighi di gestione del rischio sistemico per i minori previsti dagli articoli 28 e 34-35 del Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act, DSA), che impongono alle piattaforme very large online platforms, tra cui certamente Meta e TikTok, l'adozione di misure proporzionate per garantire "un elevato livello di tutela della vita privata, della sicurezza e dell'incolumità dei minori". L'inibitoria si fonda dunque sulla disciplina europea più recente, e in questo sta uno dei suoi profili di interesse giuridico.

L'azione italiana si colloca nel solco di un movimento giurisprudenziale globale particolarmente vivace. Solo poche settimane prima dell'udienza milanese il 25 marzo 2026  una giuria della California Superior Court di Los Angeles ha emesso, nel caso identificato come "Kaley G.M. v. Meta Platforms et al.", un verdetto di condanna a carico di Meta e Google (per il prodotto YouTube) per 6 milioni di dollari complessivi: 3 milioni a titolo di danni compensativi e 3 milioni a titolo di punitive damages, dopo che la giuria aveva riconosciuto la sussistenza di malice, oppression or fraud nella condotta delle convenute. Snap e TikTok  inizialmente convenute  avevano transatto prima del trial.

Va precisato che si tratta di un verdetto di giuria, non ancora di una sentenza definitiva. La quantificazione finale del danno spetterà al giudice, e Meta ha già annunciato il ricorso in appello. Più del quantum, però, è il fondamento giuridico del verdetto a essere giuridicamente innovativo: gli avvocati della parte ricorrente sono riusciti ad aggirare la barriera dell'immunità prevista dalla Section 230 del Communications Decency Act, la norma che, da quasi trent'anni, scherma le piattaforme statunitensi dalla responsabilità per i contenuti pubblicati dagli utenti, impostando la causa non sui contenuti ma sul difetto di progettazione del prodotto (defective design). Il caso è ora visto, anche dall'altra parte dell'Atlantico, come una potenziale Big Tobacco moment: un precedente che potrebbe trascinare le oltre duemila cause pendenti negli Stati Uniti.

L'azione italiana segue un approccio analogo nei presupposti ma utilizza uno strumento processuale diverso: l'inibitoria collettiva, che mira non al risarcimento ma all'ordine di modifica del prodotto. Se l'azione italiana avesse successo, le piattaforme potrebbero essere obbligate a riconfigurare i propri servizi per i minori italiani con un effetto operativo potenzialmente più immediato di un verdetto risarcitorio.

L'azione milanese non nasce nel vuoto. Nasce, piuttosto, dalla constatazione dell'insufficienza degli strumenti amministrativi a disposizione delle autorità di controllo nella tutela dei minori online. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che nel 2026 compie i suoi primi dieci anni di applicazione, fonda il proprio sistema sul meccanismo dello sportello unico (one-stop-shop): le questioni transfrontaliere, quali sono, tipicamente, quelle relative alle piattaforme social, sono trattate dall'autorità capofila dello Stato in cui ha sede principale lo stabilimento del titolare del trattamento. Per Meta, TikTok, Instagram e Facebook, l'autorità capofila è la Data Protection Commission irlandese.

Il meccanismo, nelle intenzioni del legislatore europeo, doveva semplificare. Nella pratica, ha generato tempi di trattazione lunghissimi: l'associazione austriaca Noyb (None of Your Business), fondata da Max Schrems, riferisce che il 42% dei reclami da essa presentati è pendente da oltre tre anni. I Garanti nazionali, incluso quello italiano, possono pronunciarsi solo in via residuale, in genere con avvertimenti privi di effetti coercitivi diretti. Esemplare il caso dei deepfake: il 6 maggio 2026 il Garante italiano ha ripetuto, per la terza volta, l'avvertimento che la diffusione di tali contenuti è illegale, chiedendo contestualmente al legislatore maggiori poteri di intervento, un'ammissione, di fatto, della propria attuale impotenza sul piano operativo.

La via giudiziaria, dunque, non è una scelta retorica: è la naturale conseguenza dell'inadeguatezza del sistema sanzionatorio amministrativo a rispondere con tempestività a fenomeni che, per la velocità con cui si propagano e per la dimensione del pregiudizio inflitto, non tollerano i tempi del procedimento amministrativo paneuropeo.

Indipendentemente dall'esito del procedimento, l'iniziativa del Moige produce alcuni effetti di rilievo che le famiglie e, soprattutto, il sistema scolastico dovrebbero tenere in considerazione.

  • Apertura di un canale risarcitorio. Il Moige ha annunciato che è in preparazione una distinta azione di classe risarcitoria ex art. 840-bis c.p.c., aperta a tutte le famiglie i cui figli abbiano subito danni documentabili dalla frequentazione delle piattaforme. Le adesioni si raccolgono attraverso il sito www.classactionsocial.it. È bene chiarire che si tratterà di un'azione diversa e successiva rispetto all'inibitoria pendente, con un perimetro probatorio molto più gravoso (occorrerà dimostrare la sussistenza di un danno individuale, il nesso causale, ecc.). L'attesa sul punto è di non semplice gestione.
  • Possibile effetto di sistema. Anche un'eventuale vittoria parziale del Moige nell'inibitoria potrebbe avere un effetto di sistema rilevante: ordini del giudice di disattivare specifiche funzionalità per i minori italiani, obblighi di adottare meccanismi certificati di age verification, obblighi di informazione qualificata. Sono interventi che inciderebbero non solo sui rapporti tra famiglie e piattaforme, ma anche sull'ecosistema in cui le scuole devono operare quotidianamente.
  • Implicazioni per l'educazione digitale a scuola. Negli Stati Uniti, le scuole hanno avviato un'azione multidistrettuale parallela contro Meta, Snapchat, TikTok e Google per ottenere indennizzi per i costi sostenuti per il sostegno psicologico agli studenti, le iniziative anti-cyberbullismo e gli effetti dello "sviamento" della didattica causato dall'iperconnessione. È un fronte che, prima o poi, potrebbe aprirsi anche in Italia: le scuole italiane,pubbliche e paritarie, sostengono ormai costi non irrilevanti per progetti formativi sul digitale, sportelli d'ascolto e supporto psicologico legati all'impatto dei social sui minori.
  • Aspetti su cui le scuole possono attrezzarsi sin d'ora. A prescindere dall'esito processuale, è ragionevole che le istituzioni scolastiche inizino a documentare in modo sistematico i costi sostenuti per progetti di contrasto a cyberbullismo, disagio psicologico legato all'uso dei social, formazione del personale su temi di cittadinanza digitale. Si tratta di dati che, in un'eventuale futura azione, potrebbero supportare il riconoscimento di un danno specifico al sistema scolastico.

L'azione inibitoria collettiva R.G. 29994/2025, indipendentemente dall'esito, segna un'evoluzione significativa del modo in cui l'ordinamento italiano si confronta con i grandi operatori digitali.

Il primo dato di novità è di natura processuale: uno strumento introdotto in via generale solo nel 2021 e finora utilizzato prevalentemente in ambiti consumeristici tradizionali (clausole abusive, pratiche commerciali scorrette), viene oggi sperimentato in un contesto di forte impatto sistemico, su questioni di tutela dei minori. Il successo o l'insuccesso dell'iniziativa milanese costituirà un test importante per la maturazione complessiva di questo istituto processuale.

Il secondo dato è di natura sostanziale: il passaggio da una contestazione sui contenuti a una contestazione sul design del prodotto. È un terreno giuridicamente più solido, perché meno esposto alle eccezioni di tutela della libertà di espressione e ai meccanismi di immunità tipici dell'ambiente digitale (a livello UE, l'art. 6 del DSA mantiene il regime di esenzione dei provider per i contenuti di terzi). Spostare il focus sulla progettazione del servizio riconduce la questione nell'alveo della responsabilità del produttore, un terreno familiare al diritto civile europeo e italiano.

Il terzo dato è culturale. Per molti anni la tutela dei minori online è stata trattata come una questione prevalentemente educativa, da affrontare con campagne di sensibilizzazione, formazione dei genitori, progetti scolastici. La causa milanese restituisce alla questione la sua dimensione anche giuridica: ci sono obblighi che le piattaforme devono rispettare, soglie che devono garantire, doveri di diligenza che devono onorare. E quando non lo fanno, ne rispondono non solo davanti all'opinione pubblica, ma anche davanti a un giudice.

Saranno i mesi a venire a dirci se il Tribunale di Milano farà propria questa lettura. La prima udienza ha segnato l'avvio formale di un percorso che si annuncia non breve e non semplice, ma che ha già il merito di aver portato sotto la lente di un giudice ciò che troppo a lungo era stato derubricato a problema esclusivamente individuale o familiare.

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