Un collaboratore scolastico ha chiesto la visita del medico competente per una serie di patologie. Il medico ha informato la scuola dicendo che sta predisponendo l’inidoneità temporanea alla funzione in attesa della Visita della Commissione Medica di verifica.
Sulla base solo di tale certificato, che non è ancora in possesso dell’Istituto, il Dirigente può metterlo “ in malattia d’ufficio” fino alla visita della commissione medica di verifica?
In caso di risposta affermativa è possibile sostituirlo?
In merito alla stipendio si chiede conferma altresì che non subirà detrazioni finché non supera il periodo di 9 mesi. Sulla piattaforma SIDI come dobbiamo operare per la sua sostituzione?
Distinti saluti

Risposta

Avuto riguardo al quesito che si riscontra  si chiarisce che gli accertamenti sanitari preventivi compiuti dal medico competente rientrano nella sorveglianza sanitaria.

Essi  esprimono un giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 6 del testo Unico sicurezza), da intendere come idoneità al lavoro specifico e non come idoneità generica al lavoro (art. 5 Legge 300/70), proprio per sottolineare che la specificità è essenzialmente da riferire alla mansione e al posto di lavoro organizzato.

La validità del giudizio di idoneità espressa dal medico competente  deve intendersi limitata nel tempo ed esattamente fino al successivo accertamento sanitario.

Ricevuto il giudizio di idoneità, il datore di lavoro in relazione al medesimo attua le misure indicate e qualora esso preveda un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza secondo quanto disposto dall'ari 42, comma 1 del testo unico sicurezza.

Di conseguenza è il  Medico Competente che deve decidere il da farsi.

Se il medico competente ha deciso che il dipendente non è nelle condizioni di salute per svolgere la sua mansione per un determinato periodo di tempo. Il dipendente si dovrà  collocare in malattia per il periodo di tempo (deciso sempre secondo il parere del Medico competente ), al termine del quale si rifarà la visita e si potrà valutare se e come confermare l’idoneità.

L'accertamento presso la commissione medica di verifica è finalizzata a verificare l'idoneità fisica del dipendente a svolgere la mansione cui è stato preposta ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità assoluta e permanente.

Riguardo la sostituzione con supplente  bisogna tenere presenti le regole sulla assunzione dei supplenti temporanei che per il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico prevedono che , i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti.